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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39799/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Metodo principale: chiedeva la derubricazione nel reato di bancarotta semplice documentale sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la fattispecie di bancarotta fraudolenta per omessa tenuta delle scritture richiede il dolo specifico e non il mero dolo generico. Motivo subordinato: riconoscimento dell'eventuale beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen..

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che l'art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare contiene due ipotesi alternative con diversi elementi soggettivi: (i) sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture (o equivalente) richiede dolo specifico con intento di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; (ii) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione, accertata su scritture effettivamente rinvenute, richiede solo dolo generico. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva confuso le due ipotesi e aveva applicato il dolo generico alla fattispecie di omessa tenuta, errore che ha portato la Cassazione ad annullare la sentenza e a rinviare per nuovo giudizio. Il motivo subordinato (art. 131-bis) è stato assorbito. La sentenza impugnata è annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    La norma prevede due ipotesi alternative: (a) sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture, che richiede dolo specifico (scopo di ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); (b) tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione, che richiede soltanto dolo generico. L'omessa tenuta va inquadrata, se il dolo specifico è provato, nella prima ipotesi; senza prova del dolo specifico la condotta non può essere qualificata come bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 217, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Previene la fattispecie di bancarotta semplice documentale, che ha profilo materiale simile (mancata o irregolare tenuta delle scritture) ma richiede soltanto dolo generico. Serve come reato-contraltare quando non è dimostrato il dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 1, n. 2 nella sua prima alternativa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Articolo invocato dal ricorrente nel motivo subordinato (richiesta di riconoscimento di una causa di minorazione/beneficio). Nel caso è risultato assorbito e non deciso nel merito dalla Cassazione a seguito dell'annullamento con rinvio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018

    Richiamata in relazione alla rideterminazione della durata delle pene accessorie da parte della Corte d'appello; la decisione di merito aveva adeguato le pene accessorie in ottemperanza a tale sentenza costituzionale.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso nelle forme previste (trattazione senza intervento delle parti), citata in relazione al procedimento di trattazione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Quando una norma incriminatrice prevede ipotesi alternative occorre distinguere attentamente la struttura normativa e non confondere gli elementi soggettivi richiesti per ciascuna alternativa: la diversa qualificazione del dolo può determinare la derubricazione o la conferma della imputazione.
  • L'omessa tenuta delle scritture contabili può rientrare nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale solo se è provato il dolo specifico (intento di ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); in mancanza, la condotta è compatibile con la bancarotta semplice documentale.
  • Se il giudice del merito applica il dolo generico ad una delle ipotesi che richiedono dolo specifico (ovvero fonde le alternative), ciò costituisce errore di diritto suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • In un nuovo giudizio di rinvio l'accusa dovrà provare la finalità specifica (pregiudizio ai creditori o vantaggio indebito) per mantenere la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale quando si contestino omissioni di tenuta delle scritture.
  • La valutazione circa l'applicabilità di benefici (ad es. art. 131-bis) dipenderà dalla nuova qualificazione del fatto in sede di rinvio: una derubricazione a bancarotta semplice potrebbe rendere più agevole l'accesso a misure attenuanti o benefici previsti dal codice penale.
  • Dal punto di vista pratico, le difese in casi di mancata tenuta delle scritture devono puntare a dimostrare l'assenza dell'intento specifico e, se possibile, produrre elementi che giustifichino l'omissione come non diretta a danneggiare i creditori.

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