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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1119

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1119 della Commissione, del 22 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Normativa europea32017R1119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione disciplina la gestione di alcune domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2017 per contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Poiché per alcuni contingenti le domande superano i quantitativi disponibili e per altri risultano quantitativi non richiesti, la Commissione fissa i relativi coefficienti di attribuzione e destina i quantitativi non domandati ai sottoperiodi successivi. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ripartisce i quantitativi non richiesti tra i sottoperiodi successivi dei contingenti tariffari.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o giugno 2017 al 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Riguarda operatori che importano prodotti lattiero-caseari originari dei Paesi/aree contemplati dai contingenti indicati nell'allegato; opera sui quantitativi richiesti e sui quantitativi non richiesti da aggiungere ai sottoperiodi successivi. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1119 della Commissione

Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001. La Commissione, preso atto che per alcuni contingenti le domande superavano i quantitativi disponibili mentre per altri restavano quantità non richieste, stabilisce il coefficiente di attribuzione e la riallocazione dei quantitativi residui ai sottoperiodi successivi.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, e richiama il regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente di attribuzione. La finalità è garantire una gestione ordinata dei contingenti tariffari e assicurare l'efficacia pratica del sistema di rilascio dei titoli di importazione nel settore lattiero-caseario.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le domande di titoli di importazione presentate tra il 1o giugno 2017 e il 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017. Esso si applica ai contingenti tariffari del regolamento (CE) n. 2535/2001 relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e coinvolge i contingenti identificati nell'allegato per prodotti originari di Svizzera, Norvegia, Islanda, Nuova Zelanda e Ucraina, oltre ad altre voci della serie I.A.

Coefficiente di attribuzione

L'articolo 1, paragrafo 1, dispone che ai quantitativi oggetto delle domande presentate nel periodo indicato si applichi il coefficiente di attribuzione riportato nell'allegato. La misura opera quando le richieste eccedono la disponibilità del contingente e consente di determinare la quota effettivamente rilasciabile. L'allegato riporta i numeri d'ordine interessati e il valore del coefficiente, che in alcune voci risulta pari a zero o comunque non consente l'assegnazione di quantitativi ulteriori rispetto alla disponibilità.

Quantitativi non richiesti e loro destinazione

L'articolo 1, paragrafo 2, disciplina i quantitativi per i quali non sono state presentate domande. Tali quantità sono aggiunte al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo, normalmente quello dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Per i contingenti relativi alla Nuova Zelanda, l'allegato prevede l'aggiunta al sottoperiodo dal 1o settembre 2017 al 31 dicembre 2017. L'allegato riporta puntualmente i quantitativi non richiesti, espressi in kg, per ciascun numero d'ordine.

Dati contenuti nell'allegato

Tra i quantitativi non richiesti figurano, a titolo esemplificativo, 34 268 500 kg, 2 680 000 kg, 9 219 000 kg, 2 706 500 kg, 10 003 500 kg, 5 302 500 kg, 9 653 400 kg, 5 680 000 kg e, per i prodotti originari della Svizzera, 847 200 kg. Per l'Islanda sono indicati, tra gli altri, 175 000 kg e 0. Per la Nuova Zelanda compaiono quantità aggiuntive pari a 7 000 000 kg, 4 000 000 kg, 33 612 000 kg e 40 980 000 kg. Per l'Ucraina l'allegato elenca i numeri d'ordine 09.4600, 09.4601 e 09.4602, con il coefficiente di attribuzione indicato nella tabella.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La clausola finale ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione

Per i quantitativi oggetto delle domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Nel testo dell'allegato, per i numeri d'ordine elencati, il coefficiente risulta in varie voci pari a 0 oppure non espresso come percentuale positiva, a seconda del contingente.

Riassegnazione dei quantitativi non richiesti

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono sommati ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. In generale, l'aggiunta avviene al sottoperiodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018; per alcuni contingenti relativi alla Nuova Zelanda, l'allegato indica invece l'aggiunta al sottoperiodo dal 1o settembre 2017 al 31 dicembre 2017.

Allegato con contingenti e quantità

L'allegato elenca i numeri d'ordine dei contingenti interessati e i quantitativi non richiesti, in chilogrammi, per i prodotti originari di diverse aree o Paesi, tra cui I.A, prodotti originari della Svizzera, Norvegia, Islanda, Nuova Zelanda e Ucraina. Per alcuni contingenti sono indicati quantitativi significativi non richiesti, ad esempio 34 268 500 kg, 10 003 500 kg, 40 980 000 kg e altri valori specifici riportati nell'allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 288 TFUE.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazionisettore lattiero-caseario

Testo integrale

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