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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42252/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che dagli atti non risulti provata la ricezione della raccomandata contenente l"avviso di deposito presso la casa comunale e che la stampa dell"esito di spedizione dal sito di Poste Italiane non abbia valore probatorio. Ha quindi dichiarato nulla la notificazione, annullato senza rinvio l"ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il prosieguo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colella aveva proposto opposizione avverso il decreto penale n. 1085/2019 (art. 187 c.d.s.). Il GIP dichiarò l'opposizione inammissibile perché proposta oltre i 15 giorni dalla notifica, ritenendo che il decreto fosse stato notificato il 27/12/2019 sulla base della stampa dell"esito della spedizione di Poste Italiane. Il ricorrente contestava che non vi fosse prova del ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall"art.157, comma 8, c.p.p., né della regolare spedizione, e che la stampa dell"esito non potesse sostituire l"avviso di ricevimento.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale produce effetti dal ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento; la prova della notificazione richiede l"avviso di ricevimento firmato e timbrato, non la stampa dell"esito di spedizione.

  • art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890

    La disciplina sulla 'giacenza' dell"atto presso l"ufficio postale prevista dalla legge 890/1982 non si applica alla notificazione ex art.157, comma 8 c.p.p.; quindi la mera giacenza o il ritiro del plico non sostituiscono la prova dell"avviso di ricevimento.

  • art. 187 cod. strada

    Norma sostanziale contestata nel decreto penale (violazione di norme sulla guida e conseguenze), oggetto del decreto di condanna la cui notifica è stata impugnata; non è stata oggetto di interpretazione rilevante ai fini della decisione sulla validità della notificazione.

Massime di principio

  • Per le notificazioni ex art.157, comma 8 c.p.p. (deposito alla casa comunale) gli effetti decorrono solo dal ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento: senza tale A/R la notificazione è nulla.
  • La stampa dell"esito di spedizione dal sito di Poste Italiane non costituisce prova sufficiente della consegna o della data di ricezione e non può surrogare l"avviso di ricevimento timbrato e sottoscritto.
  • Se la notificazione è nulla per mancata prova dell"A/R, i termini per proporre l"opposizione non iniziano a decorrere e un provvedimento che dichiara l"opposizione intempestiva è annullabile.
  • La difesa che contesta la tempestività di un atto notificato tramite deposito in casa comunale deve chiedere la produzione dell"avviso di ricevimento o comunque dimostrare la ricezione; l"amministrazione/ufficio che ha eseguito la notifica deve conservare e produrre l"A/R timbrato.
  • In casi analoghi, la Corte può annullare senza rinvio il provvedimento e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo quando la nullità della notificazione è accertata.

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