Sentenza n. 1241/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del verbale del Gruppo Lavoro Operativo (G.L.O.) per l’inclusione della Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, privo di protocollo, dell’1.10.2024, con il quale è stato comunicato che il minore, disabile, ha un sostegno scolastico di 18 ore settimanali a fronte delle 30 ore settimanali di sostegno scolastico richieste; di ogni altro atto, connesso, conseguente e presupposto all’atto impugnato ove e per quanto lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale del GLO del 1° ottobre 2024 che aveva assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 30 ore richieste
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione con cui era stato determinato il sostegno scolastico del minore disabile in 18 ore settimanali, contestando in sostanza l'insufficienza della misura rispetto all'effettivo fabbisogno, individuato in 30 ore settimanali. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che, in presenza di grave disabilità, il sostegno dovesse essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, anche mediante la copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa potessero giustificare una riduzione. A seguito dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione aveva nominato un ulteriore insegnante di sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pretesa è stata integralmente soddisfatta perché l'ordinanza cautelare del 27 novembre 2024 è stata eseguita il 4 dicembre 2024 mediante la nomina di un ulteriore insegnante di sostegno. Inoltre, al momento della decisione era terminato l'anno scolastico 2024/2025 cui si riferiva il verbale impugnato; pertanto, anche l'eventuale annullamento dell'atto non avrebbe procurato ai ricorrenti alcuna utilità concreta e attuale. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese e compensi di lite, sulla base della loro soccombenza virtuale desunta dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Le spese sono state attribuite ai difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione; ciò ricorre quando la pretesa sia stata integralmente soddisfatta e l'atto impugnato riguardi un anno scolastico ormai concluso.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 63, comma 1, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per acquisire informazioni sull'esecuzione dell'ordinanza cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
questione dell'improcedibilità del ricorso
Il Collegio ha previamente segnalato alle parti la possibile improcedibilità per consentire il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 93 c.p.c.
attribuzione ai difensori dei ricorrenti, antistatari
Le spese liquidate sono state attribuite direttamente ai difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il ricorso contro la determinazione delle ore di sostegno scolastico diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l'amministrazione, in esecuzione di un provvedimento cautelare, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del minore e sia nel frattempo concluso l'anno scolastico cui si riferiva l'atto impugnato.
- Nelle controversie relative al sostegno scolastico, il fabbisogno dell'alunno con grave disabilità deve essere determinato in concreto in relazione al diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica; tale sostegno può giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola e non può essere ridotto per mere esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica.
- La sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il comportamento amministrativo successivo, compresa l'esecuzione della misura cautelare, evidenzi la fondatezza sostanziale della pretesa azionata.
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