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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 619/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame perché proposta dal difensore nominato dalla madre (prossimo congiunto) e non dall'indagato dichiarato latitante. Ha chiesto l'applicazione analogica dell'art. 96, comma 3, c.p.p., sostenendo che la nomina fiduciaria da parte dei prossimi congiunti dovrebbe prevalere anche se l'interessato è latitante, richiamando inoltre l'art. 296 c.p.p. e il diritto costituzionale alla difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 96, comma 3, c.p.p. sia una norma derogatoria che consente ai prossimi congiunti di nominare un difensore solo per la persona privata della libertà personale (fermato, arrestato o sottoposto a custodia cautelare) e non per i latitanti. Perciò la nomina del difensore effettuata dalla madre non legittimava la presentazione dell'istanza di riesame per un soggetto dichiarato latitante. La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente che esclude l'applicazione analogica della deroga e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. pen.

    I commi 1-2 prevedono la nomina del difensore come atto dell'imputato/indagato; il comma 3 attribuisce ai soli prossimi congiunti la facoltà di nominare un difensore per chi sia stato privato della libertà personale. La Corte lo considera una disposizione derogatoria che non può essere estesa per analogia ai latitanti.

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Prevede che, con la dichiarazione di latitanza, il giudice designi un difensore d'ufficio se l'interessato ne è privo; ciò giustifica la statuizione che esclude l'efficacia di una nomina fiduciaria effettuata da un prossimo congiunto per il latitante.

  • art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiama il principio che le disposizioni derogatorie non sono suscettibili di applicazione analogica; la Corte lo usa per motivare l'impossibilità di estendere l'art. 96, comma 3, ai latitanti.

  • Costituzione, art. 24

    (richiamato dal ricorrente)

    Invocato dal ricorrente come tutela del diritto di difesa; la Corte ritiene che l'esclusione dell'analogia non leda il diritto di difesa perché il latitante difficilmente è in condizione di nominare un difensore di fiducia.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2023 (Bahbah)

    Orientamento prevalente che conferma l'inapplicabilità dell'art. 96, comma 3, ai latitanti e nega la possibilità di interpretazione analogica; la Corte di legittimità lo segue come precedente consolidato.

Massime di principio

  • La facoltà per i prossimi congiunti di nominare un difensore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.p. si applica esclusivamente a persone effettivamente private della libertà personale (fermato, arrestato, sottoposto a custodia cautelare) e non ai latitanti.
  • Le disposizioni derogatorie contenute in norme come l'art. 96, comma 3, non sono estendibili per analogia; tentativi di estensione analogica vengono dichiarati inammissibili.
  • Per i soggetti dichiarati latitanti la tutela della difesa è assicurata dalla designazione di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 296 c.p.p.; una nomina fiduciaria proveniente da un prossimo congiunto non interrompe questa regola.
  • In situazioni analoghe verificare sempre lo stato di libertà dell'interessato prima di accogliere nomine effettuate da terzi: se l'interessato è latitante, istanze basate su nomine da prossimi congiunti saranno probabilmente inammissibili.
  • Se si ritiene che il diritto di difesa sia comunque compromesso, è preferibile prospettare rimedi atti a far dichiarare la nullità o a ottenere la designazione del difensore d'ufficio, allegando elementi concreti che dimostrino l'impossibilità effettiva dell'interessato a nominare un difensore di fiducia.

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