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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11031/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e rettifica emesso in relazione alla compravendita di un appartamento e di un'unità immobiliare collegata, con richiesta di maggiore imposta di registro e applicazione di sanzioni. La società acquirente aveva impugnato l'atto deducendo in appello e poi in cassazione, anzitutto, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione: secondo la contribuente, l'Ufficio si era limitato a richiamare due atti notarili non allegati e, inoltre, aveva fondato la rettifica su un generico rinvio ai valori OMI e della Borsa Immobiliare di Brescia. Con il terzo motivo denunciava poi motivazione apparente, perplessa o incomprensibile della sentenza regionale, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato le prove documentali offerte, in particolare due perizie di parte, idonee a smentire i valori rettificati dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, per un verso, che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché conteneva indicazioni idonee a consentire alla contribuente di individuare i parametri comparativi utilizzati e di accedere agevolmente agli atti richiamati; per altro verso, ha affermato che il riferimento ai valori OMI non costituisce da solo prova sufficiente del maggior valore, ma nel caso concreto la rettifica risultava sorretta anche da ulteriori elementi comparativi, sicché la motivazione dell'atto era adeguata. Quanto al terzo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva un vero vizio di motivazione apparente: la sentenza di merito esprimeva un iter argomentativo percepibile e la ricorrente non aveva articolato correttamente una doglianza per violazione di legge o per omesso esame di fatti decisivi. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente è scrutinabile solo se effettivamente manchi una risposta o la motivazione sia inesistente/apparente; non basta la contestazione del merito della decisione.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio se la questione di diritto è infondata e non richiede accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono la decisione nel merito ove possibile.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'avviso di rettifica dell'imposta di registro deve essere adeguatamente motivato, anche mediante richiamo di atti comparativi purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi efficacemente.

  • art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro può fondarsi anche su elementi ulteriori rispetto al mero parametro comparativo.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per analogia sistematica: l'accertamento non può basarsi soltanto sullo scostamento tra prezzo dichiarato e valori di mercato/tabellari, ma richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5

    Ha eliminato, con effetto retroattivo per adeguamento al diritto UE, la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale nei redditi d'impresa.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 3

    Disposizione richiamata come fonte della presunzione legale poi superata dalla successiva riforma.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo se la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo o presenti un contrasto irriducibile; non ricorre quando la motivazione sia semplicemente sfavorevole alla parte.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione intelligibile, ma nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia sostanzialmente esaminato la questione, anche respingendola per genericità o inidoneità probatoria.

  • art. 366 c.p.c.

    Le censure in cassazione devono rispettare specifici requisiti di puntualità e autosufficienza, specie quando si deduca l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso deve rispettare gli oneri processuali prescritti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è correttamente configurabile quando si deduce la violazione della norma sostanziale per non avere il giudice valorizzato fatti costitutivi rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi, non già per dolersi genericamente della valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'avviso di rettifica ai fini dell'imposta di registro è sufficientemente motivato quando, pur in assenza di allegazione materiale degli atti comparativi, riporti il contenuto essenziale degli stessi e indichi elementi idonei a consentire al contribuente di individuarli e controllarne la pertinenza.
  • Le quotazioni OMI non costituiscono da sole prova sufficiente del valore venale del bene; la rettifica del valore richiede ulteriori elementi indiziari o comparativi idonei a sorreggere la pretesa impositiva.
  • L'Amministrazione finanziaria sopporta l'onere di provare in giudizio la sussistenza dei presupposti della rettifica; il mero scostamento dal prezzo dichiarato o dai valori OMI non basta se non è corroborato da ulteriori dati attendibili.
  • La denuncia di nullità per motivazione apparente non può essere utilizzata per contestare il merito della decisione: occorre dimostrare un reale difetto di apparato argomentativo, oppure articolare correttamente la censura come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi.
  • In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia giuridicamente infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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