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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00996/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti (Procure) impugnano: 1) l'ordinanza del 13/09/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello della Procura avverso l'assoluzione in primo grado di Facchineri Giuseppe, Raso Vincenzo, Raffa Vincenzo e Sorbara Giuliano (rilevando, tra l'altro, vizi di notifica e decorrenza dei termini); 2) la sentenza di appello dell'08/05/2024 che ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo per non avere commesso il fatto Mario Gaetano Agostino, Michele Raso, Giorgio Raffa, Raffaele Sorbara e Tommaso Fazari dall'accusa di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), con la censura che la Corte d'appello abbia errato nel valutare le intercettazioni, gli atti probatori e le sentenze di altri procedimenti; 3) la decisione di escludere l'aggravante del metodo mafioso (e la recidiva) rispetto alla tentata estorsione ascritta a Facchineri Giuseppe (capo 3), ritenuta in primo grado ma esclusa in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha: 1) dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa all'ordinanza del 13/09/2023 (ricorso tardivo rispetto al termine di impugnazione decorrente dalla lettura in udienza), quindi ha respinto il motivo che contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Procura su quella ordinanza; 2) accolto il ricorso con riguardo all'assoluzione pronunciata in appello nei confronti di Mario Gaetano Agostino, Michele Raso, Giorgio Raffa, Raffaele Sorbara e Tommaso Fazari: la sentenza di appello è stata annullata in parte e rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria perché sono emersi gravi vizi di valutazione e carenze argomentative nella decisione di merito (soprattutto valutazione atomistica delle intercettazioni, mancata valutazione sinergica degli elementi, omissione di argomenti ritenuti decisivi dal Tribunale di primo grado, e insufficiente confronto con le emergenze probatorie come disponibilità di armi, vicende estorsive in Valle d'Aosta, interrogazioni e acquisizioni istruttorie); 3) respinto (inammissibile) il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso per la tentata estorsione di Facchineri Giuseppe, ritenendo che l'impugnazione non abbia efficacemente messo in crisi la valutazione di merito e che la sola notorietà del cognome non sia prova sufficiente dell'aggravante. Quindi esito: annullamento parziale con rinvio (per i cinque imputati assolti in appello sull'associazione) e rigetto/inammissibilità sugli altri profili.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ricorda che per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso non è necessario provare reati-fine specifici, ma è indispensabile dimostrare la concreta estrinsecazione all'esterno della "forza intimidatrice" del gruppo e la capacità di condizionare l'ordine pubblico o l'economia; tale prova va valutata contestualizzando sinergicamente gli elementi probatori e non scomponendoli in modo atomistico.

  • art. 591 c.p.p., comma 3

    La norma riguarda la notificazione degli atti relativi al deposito delle motivazioni. La Corte rileva che, ove la decisione sia stata resa in presenza delle parti e quindi letta in udienza, la decorrenza del termine per l'impugnazione non è subordinata a successiva notifica ex comma 3; il termine utile può decorrere dalla lettura in udienza.

  • art. 585 c.p.p., commi 1 e 2

    Stabilisce i termini di impugnazione esercitabili per le ordinanze dibattimentali e provvedimenti camerali; la Corte ha ritenuto applicabile il termine breve (15 giorni) dalla lettura in udienza per impugnare l'ordinanza reclamata.

  • art. 544 e art. 545 c.p.p.

    Norme sul procedimento e sulla lettura delle ordinanze/sentenze in udienza: la lettura in udienza integra la comunicazione della decisione e può far decorrere i termini di impugnazione quando le parti partecipano.

  • art. 586 c.p.p.

    Regola l'impugnazione con la sentenza che definisce il giudizio e il regime di impugnabilità dei provvedimenti interlocutori in sede di appello; la Corte ha richiamato il corretto regime di impugnazione delle ordinanze dibattimentali stralciate.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Riguarda l'acquisizione e produzione di sentenze esterne come prova (decorso giudicato). La Corte nota che sentenze di altri procedimenti possono essere valorizzate solo se formalmente acquisite nel processo; l'assenza di acquisizione in dibattimento impedisce di usarle per fondare la motivazione.

  • art. 570 c.p.p., comma 3

    Prevede la delega del Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale nel procedimento d'appello; la Corte osserva che senza delega non si può ritenere che fosse necessaria la notifica all'ufficio sostituente per far decorrere termini.

  • art. 608 c.p.p.

    Limiti soggettivi dell'impugnazione da parte del pubblico ministero: il Procuratore della Repubblica non può eccedere i limiti previsti per il suo ufficio nell'esercizio di impugnazioni determinate.

  • art. 533 c.p.p., comma 1

    Principio relativo al valore probatorio che deve sostenere la condanna: la Corte ricorda che l'art. 533 impone adeguata base probatoria per ritenere la responsabilità, ed è criterio di riferimento nel sindacato di legittimità su assoluzioni riformate.

Massime di principio

  • I termini per impugnare un provvedimento letto in udienza iniziano a decorrere dalla lettura in udienza, se la parte era rappresentata: la notifica successiva non è sempre necessaria per far decorrere i termini.
  • Quando l'appello riforma una condanna in assoluzione (reformatio in melius), il giudice d'appello deve motivare compiutamente la diversa valutazione rispetto al primo grado; viceversa, nel ribaltamento di una condanna in assoluzione l'onere motivazionale è comunque rigoroso ma differenziato rispetto alla riforma in senso contrario (va fornita una confutazione specifica delle argomentazioni del primo grado).
  • La valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari deve essere unitaria e sinergica: leggere i colloqui in modo atomistico può indebolire il corretto apprezzamento del loro valore probatorio.
  • Sentenze o decisioni di altri procedimenti hanno rilievo solo se formalmente acquisite nel processo (art. 238-bis c.p.p.); la mera conoscenza o menzione non può sostituire la loro produzione e valutazione nel contraddittorio.
  • Per riconoscere l'aggravante "metodo mafioso" non è sufficiente la notorietà del cognome o la provenienza familiare: occorre dimostrare la concreta capacità intimidatoria esercitata o comunque la forza persuasiva direttamente collegabile alla condotta contestata.
  • La presenza di elementi quali disponibilità di armi, estorsioni e controllo di appalti o assunzioni può concorrere a dimostrare la capacità intimidatoria della consorteria, ma tali elementi devono essere adeguatamente collegati e motivati nel giudizio di merito.
  • In impugnazione di assoluzioni decise in appello, il ricorrente di legittimità deve indicare con precisione i vizi di motivazione (manifesta illogicità, travisamento del fatto, omissione di valutazioni decisive) e non limitarsi a ripetere la plausibilità dell'interpretazione di primo grado.

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