Sentenza n. 3592/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1957/2025 del Tribunale di Milano, del 29.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza n. 1957/2025 del Tribunale di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (istante in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 1957/2025 del Tribunale di Milano, pronunciata il 29 aprile 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie. Non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni esaminate dal Collegio, che ha quindi ritenuto superfluo procedere allo scrutinio del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha eseguito, nelle more del giudizio, la sentenza civile della cui ottemperanza era stata chiesta l'attuazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio con cessazione della materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore esplicitazione del relativo contenuto applicativo.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale oggetto di esecuzione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, senza procedere allo scrutinio del ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
Come è indicizzato
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