Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3592/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1957/2025 del Tribunale di Milano, del 29.04.2025

Giustizia amministrativa202504981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza n. 1957/2025 del Tribunale di Milano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 1957/2025 del Tribunale di Milano, pronunciata il 29 aprile 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie. Non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni esaminate dal Collegio, che ha quindi ritenuto superfluo procedere allo scrutinio del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha eseguito, nelle more del giudizio, la sentenza civile della cui ottemperanza era stata chiesta l'attuazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio con cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore esplicitazione del relativo contenuto applicativo.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale oggetto di esecuzione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, senza procedere allo scrutinio del ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.