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Sentenza

Sentenza n. 12956/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 14 ottobre 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato la conclusione del procedimento mediante validazione dell’istanza e rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del permesso di soggiorno ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate per la definizione in rito. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata dal ricorrente per ottenere una decisione espressa sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l’avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale

    Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti dei valori medi e tenendo conto dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede, per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo, la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022

    È stato applicato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell’attività difensiva, al valore indeterminabile della controversia e al risultato del giudizio, nonché per la riduzione connessa alla pronuncia in rito.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento e adotta il provvedimento richiesto, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto elimina l’interesse attuale a ottenere una pronuncia sull’illegittimità del silenzio e sull’ordine giudiziale di provvedere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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