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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31503/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva condannati per detenzione di stupefacenti e di armi rinvenuti in immobili riconducibili agli eredi dello zio. Le censure riguardano: omissione di integrazione istruttoria ex art. 507 c.p.p. e revoca senza motivazione dell'ammissione del teste Recupero; esclusione dell'esame del teste Sollitto; utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni 'de relato' rese dal teste Recupero circa un dialogo fra i fratelli durante la perquisizione; vizio di motivazione sulla disponibilita' dei locali (assenza di chiavi, mancanza di impronte, contrasto tra condizioni di polvere e stato degli oggetti); e doglianze sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalita' nel ritenere superfluo l'esame integrativo del teste Recupero e nel non procedere all'audizione di Sollitto, poiche' il punto risultava gia' chiarito dagli atti. Ha ammesso la legittimita' della testimonianza 'de relato' e ha richiamato il principio che la valutazione del quadro probatorio e della credibilita' e' prerogativa del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione salvo vizi di illogicita' o contraddittorieta' manifesto. Ha inoltre ritenuto inammissibili le contestazioni attinenti alla rinnovazione istruttoria e alla dosimetria della pena, trattandosi di valutazioni di merito. Conseguentemente le condanne inflitte in sede di appello (Piccolo Domenico: anni 5, mesi 8 di reclusione e Euro 6.000 di multa; Piccolo Salvatore: anni 4, mesi 8 di reclusione e Euro 5.000 di multa, oltre alle pene accessorie) sono state confermate e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'ammissione o la revoca dell'integrazione istruttoria in appello rientra nella discrezionalita' del giudice di merito; l'esclusione dell'esame e' legittima se il punto e' gia' chiarito dagli atti e l'ulteriore prova e' superflua.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla necessita' assoluta della integrazione; tale accertamento e' rimesso al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se correttamente motivato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama il dovere di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse vizio di motivazione manifesto perché il giudice di merito ha esposto ragioni coerenti a sostegno delle proprie valutazioni.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    La disciplina della motivazione della decisione di merito e' stata applicata in senso restrittivo su interventi di legittimita': la Cassazione non riforma per mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 62 e art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Ripresi dai ricorrenti per questioni probatorie; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'inutilizzabilita' o all'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito sulla negazione delle attenuanti generiche non fosse viziata da insufficiente o carente motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la Cassazione ha osservato che il giudice deve motivare maggiormente lo scostamento dal minimo edittale, ma nel caso la pena era prossima al minimo e la motivazione ritenuta adeguata.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato per il confronto sanzionatorio indicato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che la dosimetria non implichi errori di diritto tali da giustificare la riforma.

  • Giurisprudenza sulla testimonianza 'de relato' (Sez. 5, n. 53181 del 20/09/2017 Dessena)

    La Corte ha confermato che la testimonianza puo' comprendere dichiarazioni 'de relato' e comunicazioni narrativamente riferite, incluse confessioni o gesti, e che tali elementi sono valutabili nel contesto complessivo della prova.

Massime di principio

  • La decisione di ammettere o revocare prove testimoniali integrative in appello e' rimessa alla discrezionalita' del giudice di merito: la Cassazione non sindaca la scelta se correttamente motivata e se la prova e' ritenuta superflua.
  • Le dichiarazioni 'de relato' possono essere utilizzate come elemento di prova se inserite e valutate nel contesto complessivo; non sono automaticamente inutilizzabili.
  • La verifica della disponibilita' di locali e di beni richiede una valutazione complessiva di elementi indiziari; l'assenza di impronte o di chiavi non esclude di per sé la disponibilita' se sussistono altri indizi credibili.
  • La valutazione della credibilita' dei testimoni e il peso delle risultanze probatorie sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene soltanto per vizi logici, contraddittori o omissioni di motivazione.
  • Sulle questioni di dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche la revisione in sede di legittimita' e' limitata: la semplice presenza di stato di incensuratezza non obbliga all'attribuzione automatica delle attenuanti se il giudice valuta l'offensivita' del fatto diversamente.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello deve dimostrare la necessita' e l'incompletezza dell'indagine: senza prova della necessita' l'integrazione puo' essere legittimamente esclusa.

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