Corte di giustizia, Sentenza C-449/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021. — Real Vida Seguros SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Dividendi relativi ad azioni quotate – Agevolazione fiscale riservata ai dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale – Differenza di trattamento – Criterio di differenziazione oggettivo – Restrizione – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili – Giustificazione – Obiettivo di natura puramente economica. — Causa C-449/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Supremo Tribunal Administrativo portoghese, ha esaminato la compatibilità con la libera circolazione dei capitali di una prassi fiscale che limitava a una quota del 50% la deducibilità dei dividendi solo quando le azioni fossero quotate nel mercato portoghese. Ha ritenuto che tale criterio, benché formulato in modo indistinto, favorisse gli investimenti interni e sfavorisse quelli transfrontalieri, costituendo una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE. La restrizione non è stata giustificata né dalla comparabilità delle situazioni né da motivi imperativi di interesse generale, poiché l’obiettivo di sviluppare il mercato azionario nazionale è di natura puramente economica.
Libera circolazione dei capitali e agevolazione fiscale sui dividendi: è incompatibile con il diritto UE la prassi nazionale che riserva il beneficio parziale ai soli dividendi di azioni quotate nel mercato azionario nazionale, escludendo quelli di azioni quotate negli altri Stati membri.
La questione giuridica
Se gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE ostino a una prassi fiscale nazionale secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito, i dividendi relativi ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale sono considerati solo al 50%, mentre i dividendi relativi ad azioni quotate nei mercati azionari degli altri Stati membri sono tassati per intero.
Principio di diritto
Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE ostano a una prassi fiscale nazionale che subordini un’agevolazione sulla base imponibile ai dividendi al fatto che le azioni che li generano siano quotate nel mercato azionario nazionale, poiché tale criterio, pur formalmente neutro, favorisce in concreto gli investimenti nazionali e dissuade gli investimenti in altri Stati membri; la promozione del mercato azionario nazionale è un obiettivo economico che non giustifica la restrizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Estatuto dos Benefícios Fiscais (articoli 2, paragrafo 1, e 31)
Libera circolazione dei capitali e agevolazione fiscale sui dividendi quotati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in materia di imposta sul reddito e trattamento fiscale dei dividendi collegati ad azioni quotate. La Corte è stata chiamata a valutare se una prassi amministrativa nazionale, applicata all’articolo 31 dell’EBF, fosse compatibile con gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE.
Fatti e procedimento principale
Nel corso degli esercizi 1999 e 2000, Real Vida Seguros SA percepiva dividendi relativi ad azioni quotate sia nel mercato azionario portoghese sia in mercati esteri. Sulla base dell’articolo 31 dell’EBF, la società deduceva il 50% di tali dividendi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito.
A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione tributaria rettificava la base imponibile, sostenendo che l’agevolazione dovesse applicarsi solo ai dividendi derivanti da azioni quotate nel mercato azionario portoghese, in quanto finalizzata a incentivare il mercato nazionale. Dopo il rigetto dei rimedi amministrativi e giurisdizionali, la controversia giungeva dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa nazionale richiamata
Il giudice descriveva due disposizioni dell’EBF:
- l’articolo 2, paragrafo 1, che definiva le agevolazioni fiscali come misure eccezionali volte alla tutela di interessi pubblici extrafiscali superiori;
- l’articolo 31, che prevedeva la contabilizzazione di unicamente il 50% dell’importo dei dividendi provenienti da azioni quotate.
Secondo l’interpretazione seguita dall’amministrazione tributaria, tale agevolazione si applicava solo ai dividendi di azioni quotate nel mercato portoghese.
Questione pregiudiziale
Il Supremo Tribunal Administrativo chiedeva in sostanza se costituisse una violazione della libera circolazione dei capitali il fatto che, ai fini dell’imposta sul reddito, i dividendi di azioni quotate in Portogallo fossero considerati solo al 50%, mentre quelli relativi ad azioni quotate in altri Stati membri non beneficiassero della medesima deduzione.
Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione
La Corte ha ricordato che rientrano nel divieto dell’articolo 63 TFUE le misure idonee a dissuadere i residenti dall’investire in altri Stati membri. Una differenza di trattamento che renda meno favorevoli i redditi di fonte estera può produrre tale effetto dissuasivo.
Pur osservando che la normativa era formalmente indistinta, la Corte ha rilevato che la condizione posta dalla prassi amministrativa - quotazione nel mercato nazionale - favoriva, per sua natura, gli investimenti in società residenti. In generale, infatti, le società quotate lo sono nel proprio mercato nazionale, mentre le società non residenti sono presenti in misura molto più limitata su un mercato estero; ciò valeva anche per il mercato portoghese.
La Corte ha quindi concluso che la prassi fiscale costituiva una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.
Articolo 65 TFUE e comparabilità delle situazioni
La Corte ha esaminato poi la possibile giustificazione ai sensi dell’articolo 65 TFUE. Ha ribadito che la deroga va interpretata restrittivamente e che non può coprire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.
Quanto alla comparabilità, ha ritenuto che un contribuente che investe in azioni quotate nel mercato portoghese e uno che investe in azioni quotate in mercati esteri si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile, poiché in entrambi i casi investono capitali in società quotate per conseguire utili tassati in Portogallo. La diversa possibilità di imputare imposte estere non era sufficiente a escludere la comparabilità.
Esclusione della giustificazione per motivo imperativo di interesse generale
La Corte ha respinto la giustificazione fondata sulla promozione del mercato azionario nazionale. Ha ricordato che gli Stati membri conservano autonomia nella strutturazione dei propri sistemi fiscali, ma devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione e in modo non discriminatorio.
L’obiettivo di sviluppare il mercato azionario nazionale è stato qualificato come obiettivo di natura puramente economica, incapace di giustificare una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Inoltre, non era stato dimostrato che l’agevolazione non avrebbe raggiunto il suo scopo se fosse stata estesa anche ai dividendi di azioni quotate in altri Stati membri.
Decisione
La Corte ha dichiarato che gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE ostano a una prassi fiscale nazionale secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito, i dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale sono computati solo per il 50% del loro importo, mentre i dividendi relativi ad azioni quotate nei mercati azionari degli altri Stati membri sono presi in considerazione integralmente.
Principio affermato
Una agevolazione fiscale sui dividendi che, nella sostanza, dipenda dalla quotazione delle azioni nel mercato azionario nazionale e non si applichi ai dividendi di azioni quotate in altri Stati membri integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali; tale restrizione non è giustificata dal solo obiettivo di stimolare il mercato interno, poiché si tratta di un obiettivo economico non idoneo a legittimare una disparità di trattamento transfrontaliera.
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