Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2989/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19497/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202508779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 19497/2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro il provvedimento di Roma Capitale di inibizione degli effetti delle SCIA e divieto di prosecuzione delle attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva presentato nel luglio 2023 due SCIA per la vendita di libri e per la somministrazione di alimenti e bevande. Roma Capitale, con provvedimento del 6 novembre 2024, aveva inibito gli effetti delle SCIA e vietato la prosecuzione delle attività, ritenendo mancanti il requisito professionale richiesto per il settore alimentare e della somministrazione e l’attivazione dell’esercizio entro 180 giorni. In primo grado l’impresa aveva dedotto, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la tardività dell’intervento amministrativo, il possesso dei requisiti professionali tramite il legale rappresentante, l’inapplicabilità del requisito alla prevalente attività di libreria e l’insussistenza della decadenza per inattività, anche perché si trattava di subentro in un’attività preesistente. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente all’attività di libreria e lo aveva respinto quanto alla somministrazione e alla vendita alimentare. In appello l’impresa ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative e omessa comunicazione della contestazione relativa alla decadenza per inattività; violazione degli artt. 2, comma 8-bis, 19 e 21-nonies l. 241/1990 e della normativa regionale, sostenendo la tardività dell’intervento e la necessità dell’autotutela; difetto del requisito professionale; insussistenza della base normativa e dei presupposti della decadenza per mancata attivazione entro 180 giorni; difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tempestiva l’azione amministrativa, poiché Roma Capitale, entro 60 giorni dalla presentazione delle SCIA, aveva chiesto all’impresa la documentazione comprovante il requisito professionale, assegnando 30 giorni e avvertendo che, in mancanza, l’attività sarebbe stata vietata ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990. Le comunicazioni erano state validamente trasmesse e consegnate al domicilio digitale risultante dalla Camera di commercio. Non era quindi necessario ricorrere all’annullamento d’ufficio entro il termine previsto dall’art. 21-nonies, trattandosi dell’esercizio tempestivo dei poteri inibitori propri della SCIA. Il requisito professionale non è stato ritenuto dimostrato: la qualità di amministratore di una società avente oggetto diverso, anche se comprendente la vendita di mentine o caramelle, non equivale all’esperienza biennale nel settore alimentare o della somministrazione; neppure la mera qualità di socia di altre società è sufficiente, poiché la normativa richiede lo svolgimento effettivo di attività lavorativa o una posizione equivalente a quella di socio lavoratore. Quanto alla decadenza, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 84, comma 2, lett. b), l.r. n. 22/2019 anche alle SCIA presentate per subingresso, poiché la disposizione non distingue tra tipologie di SCIA e impone al titolare che subentra di attivare l’esercizio entro 180 giorni. I sopralluoghi del 28 agosto, 20 novembre 2023 e 26 gennaio 2024 comprovavano il mancato svolgimento dell’attività per oltre 180 giorni. Le fatture prodotte riguardavano attività di catering, diversa dalla somministrazione in loco oggetto delle SCIA. La censura partecipativa relativa alla seconda motivazione è stata ritenuta non conducente, perché l’impresa non aveva indicato quali elementi utili avrebbe apportato se fosse stata previamente coinvolta su tale profilo e, comunque, la contestazione era infondata. La natura plurimotivata dell’atto consentiva il rigetto dell’appello anche sulla base della conferma del solo capo motivazionale relativo al difetto del requisito professionale. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata

    L’amministrazione può esercitare tempestivamente il potere inibitorio sulla SCIA chiedendo la produzione della documentazione mancante e assegnando un termine non inferiore a trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.

  • art. 71, comma 6, d.lgs. 59/2010

    Richiede, per l’attività alimentare o di somministrazione, il possesso di esperienza professionale qualificata e specifica nel settore, non surrogabile dalla mera qualità di amministratore o socio di società aventi oggetto solo parzialmente alimentare.

  • art. 6, comma 2, l.r. n. 22/2019

    Richiama il requisito professionale previsto dalla disciplina statale per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

  • art. 84, comma 2, lett. b), l.r. n. 22/2019

    qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della SCIA

    La decadenza opera se il titolare non attiva l’esercizio entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA; la previsione si applica anche alla SCIA presentata per subingresso e non distingue in base alla tipologia di SCIA.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La richiesta di documentazione inviata dall’amministrazione, con avvertimento dell’inibizione dell’attività in caso di mancato riscontro, può valere quale comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non trova applicazione come disciplina dell’autotutela quando l’amministrazione esercita tempestivamente, entro il termine previsto per il controllo sulla SCIA, il potere inibitorio derivante dall’accertamento della mancanza originaria dei requisiti.

  • art. 6 d.lgs. 82/2005

    Le comunicazioni amministrative trasmesse e consegnate al domicilio digitale risultante dai pubblici registri sono valide ed efficaci.

  • art. 16, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 185/2008

    Rileva, insieme alla disciplina del domicilio digitale, ai fini della validità delle comunicazioni inviate all’indirizzo PEC risultante dalla Camera di commercio.

  • art. 5 d.l. n. 179/2012

    Concorre a fondare la disciplina del domicilio digitale utilizzato per le comunicazioni amministrative all’impresa.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione, entro il termine di controllo previsto per una SCIA, chiede al segnalante di produrre la documentazione comprovante un requisito dichiarato e assegna un termine non inferiore a trenta giorni, avvertendo che in caso di mancato riscontro l’attività sarà vietata, essa esercita tempestivamente il potere inibitorio previsto dall’art. 19 l. 241/1990; non si tratta di annullamento d’ufficio soggetto al termine e ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Il requisito professionale per la vendita o somministrazione di alimenti e bevande richiede lo svolgimento effettivo e qualificato di attività nel settore per il periodo previsto dalla legge; la mera qualità di amministratore o socio di una società, senza prova dell’attività lavorativa qualificata o di una posizione equivalente a quella di socio lavoratore, non è sufficiente.
  • La decadenza prevista per la mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA si applica anche alla SCIA presentata per subingresso, poiché la disposizione tutela l’esigenza che il titolare attivi effettivamente l’esercizio e non distingue tra SCIA originaria e SCIA da subentro.
  • Ai fini della verifica dell’attivazione di un esercizio abilitato alla somministrazione in loco, lo svolgimento di attività di catering non equivale all’esercizio dell’attività di somministrazione presso il locale oggetto della SCIA.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto delle censure rivolte contro una motivazione autonomamente sufficiente a sorreggere l’atto rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, salvo che esse riguardino vizi capaci di travolgere l’intero provvedimento.
  • La comunicazione di avvio riferita a una specifica carenza documentale non determina necessariamente l’illegittimità dell’atto finale che aggiunga una motivazione ulteriore, quando il destinatario non dimostri quali elementi conoscitivi utili avrebbe apportato nel contraddittorio e la motivazione aggiunta risulti comunque fondata.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.