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Ordinanza

Ordinanza n. 675/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento adottato dalla Questura di Milano - prot. uscita n. -OMISSIS- del 19/05/2025, notificato in data 30 aprile 2026, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202601782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non emergono le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotte nel ricorso. Il TAR, valutate le circostanze rappresentate e richiamata la giurisprudenza consolidata in materia, ha ritenuto necessario un riesame amministrativo della situazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l'efficacia del diniego impugnato e ordinando all'Amministrazione resistente di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a un riesame della situazione per verificare la sussistenza dei presupposti della conversione richiesta. La parte più diligente dovrà depositare la prova dell'esito della nuova fase procedimentale nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a.; gli eventuali depositi dell'Amministrazione dovranno essere effettuati tramite l'Avvocatura dello Stato. È stata fissata per il prosieguo della fase cautelare la camera di consiglio del 3 dicembre 2026. La liquidazione delle spese è stata rinviata al provvedimento conclusivo della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare e il termine per il deposito della prova dell’esito della nuova fase procedimentale nel prosieguo cautelare.

  • D.P.C.S. n. 134 del 2020

    regole tecniche del processo amministrativo telematico

    Il deposito della documentazione relativa all’esito del riesame deve rispettare le regole tecniche del processo amministrativo telematico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base della tutela dei dati personali particolari posta a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le circostanze dedotte e la giurisprudenza consolidata evidenziano la necessità di una nuova valutazione amministrativa, il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e ordinare all'amministrazione di rivalutare la situazione entro un termine determinato.
  • L'accoglimento cautelare ai fini del riesame non comporta il riconoscimento definitivo del diritto alla conversione del titolo di soggiorno, ma impone all'amministrazione una nuova istruttoria e una nuova decisione sulla sussistenza dei relativi presupposti.
  • Nel prosieguo della fase cautelare, la prova dell'esito del riesame deve essere depositata nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine processuale stabilito dall'art. 55, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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