Sentenza n. 1936/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Pavia n. 374/2024, depositata e resa pubblica il 31.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 755/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 374/2024, resa nel giudizio di lavoro e previdenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia. Il TAR aveva rilevato che la prova del passaggio in giudicato della sentenza, costituita dalla certificazione prevista dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, era stata depositata senza sottoscrizione e senza autenticazione. Dopo il rinvio disposto per consentire la produzione del documento in forma corretta, il ricorrente non ha effettuato alcun nuovo deposito. È stata quindi contestata la mancata dimostrazione di una condizione necessaria per l’azione di ottemperanza, in violazione dell’art. 112, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, poiché il ricorrente non ha fornito idonea prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. La certificazione inizialmente prodotta era priva di sottoscrizione e autenticazione e, nonostante il rinvio disposto dal Collegio, non è stata depositata nuovamente in forma regolare. Il difetto probatorio impediva di verificare l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo suscettibile di ottemperanza. Le spese sono state integralmente compensate, considerato che il Ministero si è limitato a depositare una comparsa di mero stile.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza è necessario fornire la prova dell’esistenza e della definitività del titolo giudiziale di cui si chiede l’esecuzione; la mancata prova del passaggio in giudicato rende inammissibile il ricorso.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La certificazione del passaggio in giudicato deve essere prodotta in forma regolare, con sottoscrizione e autenticazione, affinché possa costituire idonea prova della definitività della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare che il titolo azionato è passato in giudicato; la mera produzione di una certificazione priva di sottoscrizione e autenticazione non è sufficiente.
- Quando il giudice amministrativo assegna un termine o rinvia la causa per consentire la regolarizzazione della prova del passaggio in giudicato, la mancata produzione del documento corretto comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
- L’inammissibilità per mancata prova della definitività del titolo può essere dichiarata anche quando l’amministrazione resistente non abbia svolto una difesa sostanziale, poiché l’onere di dimostrare i presupposti dell’azione grava sul ricorrente.
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