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Ordinanza

Ordinanza n. 4279/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento – del provvedimento disciplinare assunto in data -OMISSIS- con il quale al minore -OMISSIS- è stata comminata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per 20 giorni scolastici con esclusione dai viaggi di istruzione e stage per l’intero anno scolastico nonché è stato riconosciuto obbligato al pagamento della somma di -OMISSIS- per le illegittime ragioni e ricostruzioni del fatto di cui in seguito (doc. 1); – della contestazione di addebito disciplinare del -OMISSIS-, per quanto di ragione (doc. 2); -del regolamento di disciplina vigente dal -OMISSIS- (doc. 3), per quanto di ragione; – nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti sopra indicati, anche se non conosciuto, e di ogni ulteriore atto o comportamento amministrativo, anche omissivo, che risulti lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, così come descritta nel presente ricorso.

Giustizia amministrativa202601768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare scolastica di allontanamento dalla comunità scolastica per 20 giorni, con esclusione da viaggi di istruzione e stage e imputazione di una somma a titolo di danni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori dello studente minorenne hanno impugnato il provvedimento disciplinare adottato dall'istituto scolastico, la contestazione degli addebiti, il regolamento di disciplina e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma emerge che sono contestate le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della sanzione, la relativa quantificazione dei danni e, in generale, la legittimità del procedimento disciplinare. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire gli atti completi del procedimento, inclusi il verbale del Consiglio di istituto, il rapporto del Coordinatore, le prove e dichiarazioni a carico, la documentazione relativa all'accesso agli atti, la relazione di stima dei danni e i criteri di imputazione e riparto tra gli studenti, nonché gli atti dello scrutinio intermedio e i verbali del Consiglio di classe.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dell'istituto scolastico resistente. L'amministrazione deve depositare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'ordinanza, la documentazione e i chiarimenti indicati: atti integrali del procedimento disciplinare, documentazione sull'accesso, stima e riparto dei danni, atti dello scrutinio intermedio e ogni ulteriore documento utile. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Nelle more, è stata confermata fino a tale data la sospensione provvisoria del provvedimento disciplinare già disposta con decreto monocratico.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del minore, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli ulteriori dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Massime di principio

  • Quando la documentazione disponibile non consente di delibare compiutamente la domanda cautelare e di istruire adeguatamente la causa in vista della decisione di merito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti e dei chiarimenti necessari, individuando puntualmente l'oggetto dell'incombente e un termine per l'adempimento.
  • In presenza di esigenze istruttorie incompatibili con una decisione immediata sulla tutela cautelare, il giudice può rinviare la prosecuzione dell'esame cautelare a una successiva camera di consiglio e mantenere provvisoriamente la sospensione dell'atto già disposta in sede monocratica fino a tale data.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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