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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12363/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 01/04/2025, n. 14325/2025. Il ricorrente eccepisce "assoluta mancanza di motivazione" su più profili già sollevati nei precedenti gradi e denuncia plurimi errori di fatto: (i) la Corte avrebbe ritenuto implicitamente rinunciato un motivo aggiunto di appello che invece non era stato rinunciato; (ii) sarebbe stata esclusa la sussistenza della "collaborazione" (di cui la difesa sostiene esista prova e che sarebbe stata riconosciuta in giudizi di primo e secondo grado); (iii) avrebbe errato nel ritenere assente il concorso tra il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e quello di cui all'art. 74 DPR 309/90 aggravato da metodo e finalità mafiose; (iv) avrebbe applicato (o ritenuto applicati) i principi della sentenza Sez. Un. Contaldo 10713/2010 nonostante la Corte d'appello non li avesse osservati; (v) avrebbe trascurato la rilevanza della pronuncia costituzionale (o, secondo il ricorrente, di Cassazione/Corte Costituzionale 201/2023) relativamente alle attenuanti ex art. 74 co. 7 DPR 309/90; (vi) omissione di motivazione su un motivo aggiunto per cassazione. Aggiunta successivamente documentazione che, secondo la difesa, attesterebbe il ruolo di collaboratore di Strano.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze denunciate consistono prevalentemente in censure di merito, valutazioni e ricostruzioni errate della motivazione della Corte di legittimità, non in un errore materiale o di percezione (errore di fatto) rimediabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. È stato richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'errore di fatto è limitato a svista o equivoco percettivo e non comprende valutazioni critiche sull'interpretazione degli atti o delle prove. Inoltre, l'omessa motivazione non costituisce automaticamente errore di fatto se il motivo è implicitamente assorbito o non decisivo; gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare la decisività dell'omissione, che non è stato assolto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare la somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il vizio dedotto rileva solo se si tratta di errore materiale (mancata corrispondenza tra volontà e trascrizione) o di errore di fatto consistente in una svista/quivoco percettivo sugli atti; non ricomprende errori di valutazione o di diritto e non è idoneo a trasformare una rivalutazione di merito in motivo straordinario.

  • art. 173, disp. att. c.p.p.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso allo stretto necessario per la motivazione; richiamata per valutare se le eccezioni siano state esposte correttamente e con l'adeguata compattezza formale.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente inammissibile; applicata per comminare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato quale reato contestato nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze sul concorso tra 416-bis e altri reati non configurano errore di fatto idoneo a rendere ammissibile il ricorso straordinario.

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma sulla rilevanza delle attenuanti e aggravanti nel reato di cui al testo unico sulle droghe; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate in merito alle attenuanti/concorrenti non siano state adeguatamente dimostrate come errori di fatto decisivi.

  • Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016; Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023)

    Rv. 273193; Rv. 263686; Rv. 273779; Rv. 268982; Rv. 284697

    La giurisprudenza consolidata delimita strettamente l'ambito del ricorso per errore di fatto: esso riguarda solo errori percettivi/materiali e non la riconsiderazione di valutazioni probatorie o giuridiche; l'omessa motivazione non è automaticamente errore di fatto se il motivo è assorbito o non decisivo; il ricorso straordinario non può essere usato come ulteriore grado di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per svista o equivoco oggettivo nella trascrizione o percezione degli atti, non per valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • L'omessa motivazione su un punto non costituisce automaticamente errore di fatto se il motivo è implicitamente assorbito da altri esaminati o non è decisivo; il ricorrente deve provare la decisività dell'omissione.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso straordinario come una 'ulteriore impugnazione ordinaria' per rimettere in discussione le valutazioni probatorie e giuridiche già compiute dalla Corte di legittimità.
  • Per ottenere l'ammissibilità del ricorso straordinario è necessario indicare con precisione in che modo l'errore denunciato avrebbe determinato una decisione chiaramente diversa; formulazioni generiche sono inammissibili.
  • Ricorsi manifestamente infondati o di mera rivisitazione del merito possono comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre il rimedio straordinario.

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