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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza del decreto cronol. 1694/2019 del 06/09/2019 RG n. 1931/2019 Repert. n. 5100/2019 del 06/09/2019, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla equa riparazione per eccessiva durata del processo ex art. 2 bis l. 89/01

Giustizia amministrativa202400222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del decreto della Corte di Appello di Napoli che ha riconosciuto l'equa riparazione e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di 3.000 euro, oltre interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'accertamento dell'inottemperanza del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, secondo le regole successorie, della somma di 3.000 euro oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione per la violazione del principio di ragionevole durata del processo ai sensi della legge Pinto. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha inserito il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e previsto, per i creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021, la sospensione automatica per due anni dei giudizi di ottemperanza e delle azioni esecutive in corso, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, ritenendo applicabile la causa di sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 207/2024. La sospensione opera decorsi venti giorni dal 1° gennaio 2025 e permane sino alla scadenza del biennio previsto dalla norma. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese. Ha inoltre precisato che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 2-bis l. 89/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La norma introduce una causa automatica di sospensione, per due anni, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti Pinto liquidati fino al 31 dicembre 2021, dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

  • art. 1, comma 817, l. 207/2024

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 inserendovi il comma 12-bis applicato dal TAR.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato, in combinato disposto con l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, quale base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudizio sospeso proseguirà a seguito di istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Massime di principio

  • La disciplina che sospende automaticamente, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall'entrata in vigore, i giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti Pinto liquidati fino al 31 dicembre 2021 deve essere applicata anche ai giudizi pendenti, senza che il giudice debba definire previamente i profili di rito o di merito.
  • La sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 lascia impregiudicata ogni questione processuale, sostanziale e sulle spese, che potrà essere esaminata alla ripresa del giudizio.
  • Dopo la scadenza del biennio di sospensione, la prosecuzione del giudizio di ottemperanza richiede la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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