Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29424/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un bonifico di euro 3.743.000,00 eseguito il 29 agosto 2008 dalla banca su ordine della società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, in favore della società ricorrente, quale controparte di un rapporto di fornitura di carburante. La società in amministrazione straordinaria ha chiesto la declaratoria di inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall. e la restituzione della somma. In primo grado la domanda è stata accolta nei confronti della società beneficiaria del pagamento; in appello la decisione è stata confermata. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo che il pagamento sarebbe stato effettuato, al più, a favore di una società diversa da quella ricorrente, con conseguente difetto di legittimazione passiva; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale addossato alla ricorrente l'onere di provare fatti impeditivi o estintivi, mentre sarebbe mancata la prova del pagamento e della sua ricezione; 3) violazione dell'art. 16 l. fall., degli artt. 2 e 6 della Legge Marzano e dell'art. 44 l. fall., per avere escluso l'applicazione del criterio di decorrenza dalla pubblicazione e ritenuto l'inefficacia immediata dalla nomina del commissario; 4) violazione dell'art. 44 l. fall. per aver individuato erroneamente la data rilevante del pagamento nel 29 agosto 2008, anziché nella data dell'ordine di bonifico; 5) nullità della sentenza per motivazione omessa o incongruente sul medesimo profilo temporale; 6) violazione dell'art. 50 d.lgs. 270/1999 e dell'art. 1-bis d.l. 134/2008 per avere escluso la prova del subentro del commissario straordinario nel contratto di fornitura, subentro che avrebbe reso legittimo il pagamento anche per prestazioni anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova documentale, già esaminata dalla Corte d'appello, che aveva accertato la ricezione del pagamento da parte della dante causa della ricorrente. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che, per l'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003 e dalla Legge Marzano, gli effetti di cui all'art. 44 l. fall. decorrono dall'ora zero del giorno di emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, secondo una logica di immediato spossessamento del debitore, senza applicazione analogica dell'art. 16 l. fall. e del criterio della pubblicazione nel registro imprese. Ha rigettato anche i motivi quarto e quinto, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto la data di accredito del bonifico al 29 agosto 2008 e che, per i pagamenti tramite bonifico o bancogiro, rileva la data contabile dell'accredito sul conto del beneficiario, non la data dell'ordine impartito alla banca. Infine ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva anch'esso a contestare un accertamento di fatto sulla mancata prova del subentro del commissario nel contratto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 44 l. fall.

    l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato a procedura concorsuale opera nei limiti temporali fissati dalla disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria, con decorrenza immediata dal decreto di nomina del commissario straordinario e, per i pagamenti via bonifico, dalla data contabile dell'accredito sul conto del beneficiario.

  • art. 16 l. fall.

    non è applicabile in via analogica all'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003 ai fini della decorrenza degli effetti verso i terzi, poiché la disciplina speciale prevede l'efficacia immediata del decreto di apertura/nomina.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si censuri la valutazione delle prove.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004

    il decreto ministeriale ammette immediatamente l'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e produce lo spossessamento, con gli effetti delle norme concorsuali richiamate.

  • art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003

    il decreto di nomina del commissario straordinario determina lo spossessamento del debitore e gli effetti degli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l. fall.; da tale momento decorrono gli effetti di inopponibilità dei pagamenti ai terzi.

  • art. 38 d.lgs. n. 270/1999

    è richiamato dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria quale modello procedurale per la nomina del commissario.

  • art. 36 d.lgs. n. 270/1999

    il rinvio alla liquidazione coatta amministrativa comporta l'estensione del sistema degli effetti concorsuali richiamato anche per l'amministrazione straordinaria.

  • art. 200 l. fall.

    dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l. fall.; la Corte lo usa come passaggio logico per confermare la decorrenza immediata degli effetti.

  • art. 74 l. fall.

    il pagamento integrale delle prestazioni anteriori è invocabile solo se il contratto è a esecuzione periodica o continuata e se risulta il subentro del commissario nel rapporto.

  • art. 50 d.lgs. n. 270/1999

    la sua applicazione è esclusa in fatto perché non è stata provata l'espressa volontà di subentro del commissario straordinario nel contratto di fornitura.

  • art. 1-bis d.l. n. 134/2008 conv. in l. n. 166/2008

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la continuità del rapporto, ma ritenuto in concreto non dirimente per difetto di prova del subentro.

  • art. 13, comma 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non ricorre quando si contesti, in realtà, il convincimento tratto dalle prove acquisite.
  • Nell'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003, gli effetti di spossessamento e di inefficacia dei pagamenti decorrono immediatamente dal decreto di nomina del commissario straordinario, secondo la regola dell'"ora zero", senza che sia necessaria la pubblicazione nel registro delle imprese per l'opponibilità ai terzi.
  • Ai fini dell'inefficacia di un pagamento eseguito mediante bonifico o bancogiro, rileva la data contabile dell'accredito sul conto del beneficiario, non la data dell'ordine impartito alla banca.
  • La continuità del rapporto contrattuale e la spettanza del pagamento di prestazioni anteriori all'apertura della procedura richiedono la prova del subentro del commissario straordinario nel contratto; in mancanza di tale prova, il pagamento non può essere considerato dovuto nei termini invocati.
  • Se la censura attiene alla mancata prova di un fatto costitutivo o alla valutazione delle risultanze documentali, il motivo è inammissibile quando sia formalmente proposto come violazione di legge ma sostanzialmente miri a un nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.