Cassazione Penale, Sentenza n. 5848/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato contestava vizio di motivazione e violazione di legge per non avere la Corte indicato in modo concreto quale condotta alternativa avrebbe potuto evitare l'evento mortale (si lamentava che espressioni generiche come "fare tutto il possibile" non specificano l'effettiva idoneità della condotta alternativa). Le parti civili contestavano la quantificazione percentuale del concorso di colpa attribuita alla vittima (riparto 30% imputato / 70% vittima) e la determinazione del danno da risarcire.
La decisione
Il ricorso dell'imputato è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica e congrua, confermando che l'imputato, pur avendo notato lo spostamento della Matiz, non aveva ridotto la velocità né frenato/fermato, mantenendo una velocità costante ed eccessiva che ha contribuito al decesso (urto a circa 90-95 km/h). La Corte territoriale aveva inoltre dimostrato che, se l'urto fosse avvenuto a velocità inferiore (es. 50 km/h), la vittima non sarebbe morta. I ricorsi delle parti civili sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, sulla base del principio secondo cui l'accertamento del concorso di colpa della vittima in sede penale non ha efficacia di giudicato in sede civile. Conseguentemente Angiulli è condannato alle spese processuali; le parti civili sono condannate alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come regola del sindacato in Cassazione: il ricorso per cassazione deve indicare i vizi di motivazione e di diritto e il rimprovero deve incidere sulla logicità/congruenza della motivazione; contestazioni meramente di merito sono inammissibili.
art. 140 cod. strada
Obbligo generale di condotta: il conducente deve avere sempre il controllo del veicolo e regolarsi in funzione delle circostanze; norma richiamata per addebitare la colpa per mancato controllo/adeguamento velocità.
art. 141 cod. strada
Obbligo di tenere una velocità adeguata, rallentare o fermarsi in caso di situazione pericolosa e di fare tutto il possibile per evitare o attenuare il sinistro; norma usata per giustificare l'esistenza di una condotta alternativa lecita (riduzione della velocità o arresto).
art. 651 cod. proc. pen.
Principio secondo cui il giudicato penale ha efficacia limitata in ambito extra-penale: il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato resta estraneo all'ambito del giudicato penale, giustificando l'inammissibilità del ricorso delle parti civili che impugnano l'accertamento del concorso di colpa della vittima.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 4, n. 17219/2019; Sez. 4, n. 4607/2017)
Orientamento consolidato che dichiara inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile che censuri l'accertamento del concorso di colpa della vittima, per difetto di interesse in ordine agli effetti civili definitivamente devoluti al giudice civile.
Massime di principio
- In caso di omicidio stradale, se il conducente ha notato un progressivo spostamento del veicolo opposto verso la sua corsia, la valutazione di colpa terrà conto non solo dell'evento di invasione ma anche dell'adeguamento della velocità: l'obbligo è di rallentare e, se necessario, fermarsi per evitare o attenuare l'esito letale.
- La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione quando esistono due decisioni conformi di merito: contestazioni che riguardano valutazioni probatorie o scelte logiche dei giudici di merito sono spesso considerate questioni di merito e quindi infondate in cassazione.
- Se si contesta in sede penale la percentuale di concorso di colpa attribuita alla vittima, tale censura può risultare priva di interesse ai fini del ricorso per cassazione: la valutazione definitiva e le conseguenze civilistiche spettano al giudice civile.
- Quando si propone ricorso per cassazione sul punto della condotta alternativa, è necessario indicare in modo concreto la condotta alternativa ritenuta possibile e dimostrare la sua efficacia causale plausibile nel prevenire l'evento; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La perizia tecnica (stima della velocità di impatto e degli effetti) ha un ruolo centrale nella valutazione della causalità e dell'idoneità delle condotte alternative: dati peritali che indicano che a velocità inferiori la morte non si sarebbe verificata rafforzano l'affermazione di responsabilità per eccesso di velocità.
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