Cassazione Penale, Sentenza n. 33471/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha contestato che l'imputato era deceduto il 26 maggio 2020, cioè prima della pronuncia di appello, e ha depositato certificato di morte via PEC il 5 luglio 2022. Ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sostenendo che il reato è estinto per morte del reo (art. 150 c.p.), rendendo la sentenza priva di efficacia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta: ha ritenuto pacifico che Aversano Stabile sia deceduto il 26 maggio 2020, cioè prima della decisione impugnata, e ha affermato che la morte dell'imputato estingue il reato (art. 150 c.p.) e determina l'inesistenza giuridica della sentenza. Perciò, in applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello perché il reato è estinto per morte del reo. La decisione è stata pronunciata il 26 giugno 2023.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'inesistenza giuridica della sentenza, poiché viene meno il soggetto contro cui far valere la pretesa punitiva.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
In presenza di una causa estintiva del reato intervenuta prima della decisione, la Corte è tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, non essendo idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. nella l. n. 176/2020
La trattazione del ricorso in Cassazione è avvenuta con procedura di trattazione scritta, ai sensi della norma che consente tale modalità in mancanza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima della decisione definitiva, il reato si estingue e la sentenza di condanna non può acquisire efficacia di cosa giudicata: il giudice deve annullare senza rinvio.
- La parte difensiva o chiunque sia a conoscenza della morte deve tempestivamente produrre certificato di morte al giudice o alla corte che deve verificare l'evento sopravvenuto.
- Il giudice ha l'obbligo di accertare l'esistenza in vita dell'imputato come condizione di procedibilità; la mancata verifica non esclude l'obbligo di provvedere una volta emersa la morte.
- La presenza di elementi che dimostrino l'innocenza non è rilevante rispetto all'obbligo di estinguere il processo per morte: in mancanza di prova di innocenza sopravvenuta il processo si estingue.
- In procedimenti per cassazione la trattazione può avvenire in forma scritta se non richiesta la discussione orale, ma ciò non incide sull'obbligo di valutare cause estintive come la morte dell'imputato.
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