Sentenza n. 498/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 1840 del 15/10/2025, avente ad oggetto: “decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001 e s.m.i. di immobili siti nel Comune di Taormina ed occupati per la realizzazione dei lavori di collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e parcheggi sotterranei, censiti in catasto al foglio 3 particelle 2460, 2461, 2462, 2623, 2624 e 3252 ex 522 in ditta Siragò Francesco”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di immobili privati occupati e trasformati per la realizzazione di un’opera pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il dirigente dell’Area Tecnica del Comune ha disposto l’acquisizione sanante di una superficie di 973 mq, nell’ambito di una vicenda espropriativa mai conclusa e già oggetto di una precedente sentenza che aveva imposto all’amministrazione di scegliere tra restituzione dei terreni, acquisizione ex art. 42-bis o accordo negoziale. In via preliminare, il Comune ha eccepito che le censure avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di ottemperanza. Nel merito, il ricorrente ha dedotto: a) incompetenza relativa del dirigente, sostenendo che la scelta discrezionale di acquisire il bene spettasse al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. 267/2000; b) contraddittorietà e difetto dei presupposti in relazione alla riduzione della superficie acquisita da 2.132 mq a 973 mq, con conseguente diritto alla restituzione della parte non acquisita e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune ha sostenuto che l’atto fosse esecutivo e rientrasse nella competenza dirigenziale, che l’eventuale vizio fosse sanabile mediante ratifica consiliare e che la superficie di 973 mq corrispondesse all’area effettivamente occupata e trasformata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la precedente sentenza lasciava all’amministrazione un’ampia discrezionalità tra tre alternative e che il ricorso non contestava la scelta astratta dell’acquisizione, bensì la legittimità dell’atto attuativo sotto il profilo della competenza. La censura di incompetenza è stata ritenuta fondata: l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non è un atto meramente esecutivo o gestionale, ma implica una complessa e discrezionale ponderazione tra interesse pubblico alla conservazione dell’opera, interessi privati, assenza di alternative ragionevoli e rilevanti effetti sul patrimonio e sul bilancio dell’ente. La relativa decisione rientra pertanto nella competenza del Consiglio comunale, quale organo competente per gli acquisti immobiliari e per gli atti fondamentali dell’ente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. 267/2000. Il dirigente dell’Area Tecnica, essendo privo di tale competenza, ha adottato un atto annullabile per incompetenza relativa. La mera proposta di deliberazione consiliare prodotta dal Comune è stata ritenuta un atto endoprocedimentale e preparatorio, non idoneo a sanare il vizio né a far cessare l’interesse al ricorso; la convalida o ratifica si perfeziona soltanto con l’adozione della deliberazione consiliare. Il primo motivo, assorbente, ha reso superfluo l’esame della censura sulla superficie acquisita. La determina è stata annullata integralmente, con salvezza del potere-dovere dell’amministrazione di rideterminarsi in esecuzione della precedente sentenza, nel rispetto delle regole di competenza e procedimento. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione
L’acquisizione sanante richiede una scelta discrezionale fondata su una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, degli interessi privati e dell’assenza di alternative ragionevoli; non costituisce un atto meramente esecutivo o gestionale.
art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. 267/2000
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
La competenza consiliare sugli acquisti immobiliari comprende l’acquisizione sanante ex art. 42-bis, in ragione della sua natura discrezionale e dei suoi effetti sul patrimonio dell’ente.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La disposizione non impedisce un autonomo giudizio di cognizione quando si deduca un vizio dell’atto adottato in esecuzione del giudicato estraneo al perimetro decisorio della precedente sentenza.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice richiama la tesi del ricorrente secondo cui la natura discrezionale dell’acquisizione sanante esclude la sanatoria del vizio di incompetenza mediante la regola dei vizi formali non invalidanti; la sentenza decide però la questione qualificando il vizio come incompetenza relativa e negando l’efficacia sanante della sola proposta di deliberazione.
Massime di principio
- L’atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non è un atto meramente esecutivo o di gestione, perché richiede la ponderazione discrezionale delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, degli interessi privati e dell’assenza di alternative ragionevoli.
- Nei comuni, la decisione di procedere all’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 spetta al Consiglio comunale, in quanto riconducibile alla competenza consiliare sugli acquisti immobiliari e sugli atti fondamentali dell’ente prevista dall’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. 267/2000.
- L’adozione da parte del dirigente di un provvedimento di acquisizione sanante riservato al Consiglio comunale determina un vizio di incompetenza relativa e comporta l’annullabilità dell’atto.
- La mera proposta di deliberazione consiliare, in quanto atto preparatorio ed endoprocedimentale, non perfeziona una convalida o ratifica dell’atto adottato dall’organo incompetente; a tal fine è necessaria l’effettiva adozione della deliberazione dell’organo competente.
- Quando una precedente sentenza lascia all’amministrazione una pluralità di alternative discrezionali e il nuovo ricorso contesta un vizio dell’atto successivamente adottato estraneo al perimetro del precedente decisum, la censura deve essere proposta con autonomo giudizio di cognizione e non necessariamente nel giudizio di ottemperanza.
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