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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore di cessione di un appartamento in ristrutturazione da 129.000 euro a 181.848 euro, contestando maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA e relative sanzioni. L'Amministrazione aveva ritenuto antieconomica la vendita, determinando il maggior valore applicando ai costi di acquisto e ristrutturazione la percentuale del margine operativo lordo (MOL) risultante dallo studio di settore. La società ha sostenuto che il solo scostamento rispetto al valore così calcolato non fosse sufficiente, in assenza di elementi concreti riguardanti le condizioni dell'immobile, il mercato e la specifica cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha stabilito che il solo criterio del MOL, quale indicatore generale di redditività, non costituisce di per sé una presunzione grave, precisa e concordante idonea a giustificare la rettifica del valore della specifica cessione. Per l'anno 2003, inoltre, l'accertamento fondato sugli studi di settore doveva basarsi sulla dimostrazione di gravi incongruenze, requisito non adeguatamente dedotto dall'Ufficio. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese, affinché rivaluti i fatti e motivi adeguatamente sui presupposti dell'accertamento.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

    L'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito sulla base di presunzioni semplici, ma queste devono essere concretamente idonee e non possono consistere nel solo richiamo a un indicatore generale di redditività.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9

    La determinazione del valore normale non consente automaticamente di sostituire il prezzo dichiarato con un valore calcolato mediante il solo MOL, senza ulteriori elementi riferiti alla concreta operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14

    La norma è richiamata nell'ambito della contestazione relativa alla determinazione del valore dell'operazione ai fini fiscali.

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    Gli studi di settore possono costituire base dell'accertamento solo nel rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta; per il periodo anteriore al 2007 era necessaria la presenza di gravi incongruenze.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10

    La norma disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento, che deve essere coerente con i requisiti sostanziali e motivazionali richiesti per il periodo considerato.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23

    La modifica che ha eliminato il riferimento alle gravi incongruenze è stata ritenuta innovativa e non retroattiva; pertanto si applica dal 1° gennaio 2007 e non agli accertamenti relativi al 2003.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti

    Il fatto noto deve consentire, secondo un ragionamento logicamente coerente, di risalire al fatto ignoto; un unico dato astratto o statistico, privo di riscontri specifici, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per gli anni d'imposta anteriori al 2007, lo scostamento dagli studi di settore deve integrare una grave incongruenza; il semplice mancato allineamento ai valori medi non basta.
  • Un indicatore generale come il MOL può costituire un elemento dell'accertamento, ma non può, da solo, dimostrare il maggior valore di una specifica vendita immobiliare.
  • Per contestare un prezzo ritenuto antieconomico, l'Amministrazione deve considerare elementi concreti della singola operazione, come stato dell'immobile, ubicazione, condizioni del mercato, tempi della vendita, costi effettivi e circostanze particolari.
  • La motivazione dell'avviso e della sentenza deve chiarire quale metodo di accertamento è stato applicato e perché gli elementi raccolti soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • In presenza di una vendita a prezzo ridotto, il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo documentazione sulle condizioni specifiche del bene e sulle ragioni economiche della cessione.

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