Sentenza n. 4252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro dell’Interno che ha disposto la sospensione dal servizio per sei mesi ai sensi dell’art. 143, comma 5, TUEL
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di sospensione dal servizio, adottato nel contesto dello scioglimento del Comune per accertati fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso. Con il primo motivo ha contestato l’insussistenza dei presupposti dell’art. 143, comma 5, TUEL, deducendo l’assenza di elementi concreti, univoci e rilevanti idonei a dimostrare collegamenti, anche indiretti, con la criminalità organizzata, nonché l’inconferenza e la distanza temporale delle vicende valorizzate. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, censurando il rinvio per relationem a una relazione prefettizia, agli atti della commissione di accesso e ad altri documenti non allegati o non integralmente conoscibili, oltre alla genericità degli atti successivamente ostesi. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e per l’omessa integrale ostensione della relazione prefettizia. Con il quarto motivo ha denunciato travisamento dei fatti e erronea valutazione delle vicende professionali, penali, contabili e disciplinari, molte delle quali concluse con assoluzioni o comunque ritenute non pertinenti. Con il quinto motivo ha dedotto illogicità, irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento, sostenendo il carattere sostanzialmente sanzionatorio della sospensione e la mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato le misure previste dall’art. 143, commi 1 e 5, TUEL come preventive e cautelari, non sanzionatorie, fondate su una valutazione amministrativa prognostica diretta a tutelare il buon andamento, l’imparzialità dell’azione amministrativa e l’ordine pubblico. Per la loro adozione non è richiesta né una condanna penale definitiva né la prova di un coinvolgimento diretto del funzionario in attività criminali, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivo, grave, coerente e convergente, anche composto da fatti non penalmente rilevanti. Il primo motivo è stato respinto perché l’Amministrazione aveva valutato unitariamente una pluralità di elementi: rapporti con soggetti contigui alla criminalità organizzata, criticità nella gestione tributaria, anomalie negli affidamenti e nei rapporti con operatori economici, irregolarità nella gestione della società in house, assunzioni con profili di favoritismo, irregolarità amministrative e contabili e ulteriori procedimenti giudiziari. Gli esiti assolutori o prescrizionali dei procedimenti penali e contabili non sono stati ritenuti decisivi, poiché tali vicende erano state utilizzate come indici sintomatici di contesto e non come accertamenti di responsabilità. Anche il motivo sul difetto di istruttoria e motivazione è stato respinto: è stata ritenuta ammissibile la motivazione per relationem mediante richiamo alla proposta prefettizia e alla relazione della commissione di accesso, purché gli atti siano identificabili e accessibili nei limiti consentiti dall’ordinamento. La mancata integrale ostensione è stata considerata giustificata dalla natura riservata delle informazioni e non lesiva del diritto di difesa, poiché l’interessato aveva ricevuto un quadro conoscitivo sufficiente delle contestazioni. È stata esclusa anche la violazione delle garanzie partecipative, non sussistendo un obbligo generalizzato di comunicazione di avvio quando le esigenze di celerità ed efficacia della misura preventiva lo rendano incompatibile. Il motivo sul travisamento dei fatti è stato respinto perché il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione amministrativa, ma riguarda la non manifesta illogicità, completezza e coerenza dell’istruttoria e della valutazione complessiva. Infine, sono state escluse sproporzione, irragionevolezza e disparità di trattamento: la sospensione era collegata alla posizione apicale del dirigente, alle funzioni esercitate in settori sensibili, alla necessità di un intervento immediato e alla durata temporalmente limitata; la scelta di non adottare misure meno afflittive rientrava nella discrezionalità amministrativa. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 5, d.lgs. 267/2000
sospensione dal servizio per la durata di sei mesi
La disposizione attribuisce un potere preventivo-cautelare esercitabile nel contesto dello scioglimento dell’ente locale per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi; non richiede l’accertamento di responsabilità penali definitive, ma un quadro indiziario complessivo idoneo a fondare un giudizio prognostico di rischio per l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione.
art. 143, comma 1, d.lgs. 267/2000
misure previste dai commi 1 e 5
Le misure collegate allo scioglimento dell’ente locale per infiltrazioni mafiose hanno natura preventiva e cautelare e mirano alla tutela anticipata dell’imparzialità, del buon andamento e dell’ordine pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato unitamente alla normativa nazionale quale fondamento della tutela dei dati personali nella diffusione della decisione.
Massime di principio
- La sospensione dal servizio prevista dall’art. 143, comma 5, TUEL ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è diretta a prevenire il rischio che l’esercizio delle funzioni amministrative sia condizionato da fenomeni mafiosi in un ente locale già compromesso.
- Per adottare la sospensione non occorrono una condanna penale definitiva né la prova di un coinvolgimento diretto del funzionario in attività criminali; è sufficiente un quadro indiziario complessivo, grave, coerente e convergente, composto anche da fatti non penalmente rilevanti, idoneo a evidenziare il rischio di compromissione dell’imparzialità e del buon andamento.
- Nella valutazione prevista dall’art. 143 TUEL gli elementi istruttori devono essere apprezzati unitariamente e non atomisticamente; le vicende penali, contabili o disciplinari possono rilevare come indici sintomatici di contesto anche quando non si siano concluse con una condanna definitiva, senza che ciò equivalga ad attribuire loro valore di accertamento della responsabilità.
- È legittima la motivazione per relationem del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 143 TUEL mediante richiamo alla relazione prefettizia e agli atti dell’istruttoria, purché tali atti siano identificabili e l’interessato disponga, nei limiti imposti dalla riservatezza, di una conoscenza sufficiente delle contestazioni e del percorso valutativo.
- Per le misure preventive e cautelari previste dall’art. 143 TUEL non sussiste un obbligo generalizzato di comunicazione di avvio del procedimento quando la previa partecipazione sia incompatibile con esigenze di celerità ed efficacia necessarie a interrompere situazioni di rischio per il funzionamento dell’ente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni compiute ai sensi dell’art. 143 TUEL non consente la sostituzione della valutazione amministrativa, ma si limita alla verifica della completezza, coerenza e non manifesta illogicità dell’istruttoria e della motivazione, nonché dell’assenza di manifesta sproporzione o arbitrarietà.
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