Sentenza del 19/02/2020 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è per l'ottemperanza della sentenza della C.T.R. Puglia - Bari, sez. I, n. 1531/2019 (depositata il 13/05/2019) che aveva accolto l'appello del contribuente disponendo il rimborso di Euro 106.153,76 oltre interessi. Nonostante la sentenza fosse immediatamente esecutiva e regolarmente notificata all'Ufficio (5/6/2019), l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento entro i termini; il contribuente denunciava il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 69, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 e richiedeva l'intervento della Commissione per ottenere l'esecuzione del giudicato, con conseguente condanna dell'Ufficio al pagamento della somma, interessi e spese.
La decisione
L'Ufficio ha comunicato di aver trasmesso la documentazione all'Ufficio Territoriale competente e che quest'ultimo aveva convalidato il rimborso in data 21/01/2020 per l'importo dovuto. Alla udienza il ricorrente ha preso atto della convalida e non si è opposto alla declaratoria di cessata materia del contendere; le parti hanno però contestato le spese. Il Collegio ha rilevato che l'Ufficio non è rimasto inerte, ha agito con tempestività ragionevole tenuto conto dei tempi tecnici e della disponibilità finanziaria e ha tenuto un comportamento conforme al principio di lealtà processuale. Pertanto la Commissione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, articolo 62-bis
Riferito al fatto che l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione senza chiedere la sospensione dell'esecutività; la norma disciplina la sospensione dell'esecuzione del provvedimento giudiziario in caso di impugnazione straordinaria, e la sua mancata richiesta implica che la sentenza rimanga esecutiva.
D.Lgs. n. 546/1992, articolo 69, comma 4
Stabilisce il termine (90 giorni) entro cui l'Ufficio deve eseguire il rimborso disposto da sentenza. Il ricorrente lamentava il mancato rispetto di tale termine; il Collegio ha valutato tuttavia che i tempi tecnici e la disponibilità finanziaria possono giustificare ritardi ragionevoli.
D.Lgs. n. 546/1992, articolo 70, comma 4
Prevede la comunicazione di rito da parte della Commissione all'Ufficio dopo la sentenza; la segreteria della C.T.R. ha effettuato tale comunicazione l'8/10/2019, attivando l'iter amministrativo per il rimborso.
D.Lgs. n. 546/1992, articolo 70, comma 7
Citato dall'Ufficio in relazione ai provvedimenti conseguenti alla comunicazione; il Collegio ha ritenuto che, una volta convalidato il rimborso dall'Ufficio Territoriale, è venuta meno la necessità di provvedimenti giudiziali sul punto.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione esegue il pagamento (o convalida il rimborso) durante il giudizio di ottemperanza, il procedimento può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La proposizione di ricorso per Cassazione senza la richiesta di sospensione dell'esecutività non impedisce l'esecuzione della sentenza da parte del contribuente.
- Il termine di 90 giorni per l'esecuzione del rimborso (art.69, comma 4) è rilevante ma può essere valutato alla luce dei tempi tecnici e della disponibilità finanziaria dell'Ufficio; ritardi giustificati non comportano automaticamente condanna alle spese.
- La documentazione amministrativa che dimostra l'attivazione e la convalida dell'iter di rimborso è decisiva per ottenere la dichiarazione di cessata materia del contendere.
- In caso di estinzione per cessata materia le spese possono essere compensate integralmente quando l'Amministrazione dimostra di aver agito con tempestività e lealtà processuale; il contribuente può comunque chiedere la condanna alle spese per soccombenza virtuale, ma il Collegio valuta la condotta complessiva delle parti.
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