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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47101/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

AMATO ha impugnato la sentenza di condanna per concorso nella detenzione di un'arma da guerra e relativo munizionamento (art. 2 L. 895/1967) e per detenzione di munizioni per armi comuni (art. 697 c.p.), denunciando: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione perché la sentenza avrebbe illegittimamente utilizzato i tabulati telefonici acquisiti e avrebbe affermato la responsabilità anche sulla base di impronte digitali ritenute senza adeguata dimostrazione delle "sedici" coincidenze; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto utilizzabili i tabulati telefonici acquisiti su ordine del PM alla luce della disposizione transitoria dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30/09/2021, n. 132 (conv. L. 23/11/2021, n. 178) e della compatibilità con la Direttiva 2002/58/CE, art. 15. Tuttavia tali dati sono stati valorizzati in funzione di "altri elementi di prova". La Corte ha confermato che la prova decisiva è derivata dall'analisi delle impronte digitali rinvenute all'interno del pacco e che il tecnico della polizia scientifica ha accertato il superamento della soglia di riferimento (valore soglia di 16 coincidences) richiesta dalla prassi scientifica per affermare la coincidenza. Il motivo relativo all'eccesso di pena è stato solo enunciato e quindi dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, Legge 10/04/1967 n. 895

    Norma sostanziale usata per contestare il concorso nella detenzione di arma da guerra; la sentenza conferma la responsabilità sulla base delle prove raccolte

  • art. 697, codice penale

    Norma sostanziale applicata alla detenzione di munizioni per armi comuni; la condanna è stata confermata rispetto a questo capo di imputazione

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021 n. 132 (conv. L. 23/11/2021 n. 178)

    Disposizione transitoria che consente, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore della disciplina a regime; la Corte ha ritenuto che le condizioni previste sussistessero nel caso di specie e che i tabulati potessero essere utilizzati come elementi di prova purché corroborati da "altri elementi di prova"

  • art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE (mod. Direttiva 2009/136/CE)

    Richiamata per valutare la compatibilità della disciplina transitoria con la tutela dei dati personali; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile in un bilanciamento ragionevole degli interessi

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • I tabulati telefonici acquisiti su ordine del pubblico ministero prima della disciplina a regime possono essere utilizzati se ricorrono le condizioni della norma transitoria (art. 1, comma 1-bis, d.l. 132/2021) e sono corroborati da "altri elementi di prova".
  • La nozione di "altri elementi di prova" è ampia e può comprendere sia prove dirette sia indirette; non è predeterminata nella specie o nella qualità e può includere elementi logici e consequenziali che rafforzano i dati del traffico.
  • La prova dattiloscopica deve essere adeguatamente motivata: la giurisprudenza e la comunità scientifica fanno riferimento a soglie tecniche (ad es. 16 punti di contatto) e il giudice valuta l'esito dell'accertamento tecnico svolto dal perito o dalla polizia scientifica.
  • Un motivo di gravame enunciato in modo generico e senza sviluppo argomentativo (ad es. semplice contestazione dell'entità della pena senza motivare) è inammissibile.
  • Il rigetto del ricorso comporta l'addebito delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., quindi è importante nelle impugnazioni articolare criticamente e documentare ogni censura rispetto alla motivazione di merito.

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