Sentenza n. 696/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato della Sentenza n. 175/2025, RG 173/2025 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 18/09/2025 e notificata in data 04/11/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, passata in giudicato e regolarmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio spettante alla ricorrente, il cui diritto era stato accertato dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni; nel caso concreto tale condizione è stata ritenuta soddisfatta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- L'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato, compreso il pagamento delle somme riconosciute, salvo detrarre gli importi eventualmente già corrisposti.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il giudicato non sia stato eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza, in presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inadempimento dell'Amministrazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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