Cassazione Penale, Sentenza n. 19984/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole dei reati indicati nei capi A (artt. 110, 337 c.p.), B (artt. 110, 582, 61 n.10 c.p.) e C (art. 4 L. n.110/75). Con il primo motivo deduce la errata applicazione dell'art. 337 c.p. e vizio motivazionale, sostenendo che la sua reazione sia stata provocata da rabbia dovuta a offese e minacce percepite dagli agenti durante una perquisizione illegittima. Con il secondo motivo censura la determinazione della pena e il riconoscimento della recidiva: lamenta carenza della motivazione nella quantificazione della pena, un aumento per la continuazione maggiore rispetto alla pena autonoma applicabile e l'assenza di adeguata motivazione a fondamento della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto generico e privo di rilievo perché la Corte territoriale aveva dettagliatamente accertato la legittimità dei controlli e la condotta oppositiva dell'imputato. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura sulla recidiva generica e non specificamente dedotta in appello; la doglianza sulla quantificazione della pena è stata giudicata manifestamente infondata rispetto al sindacato di congruità limitato a censure generiche rivolte all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; la Corte non ha contestato l'applicazione del concorso formale tra più norme in relazione ai capi di imputazione
art. 337 cod. pen.
Contestato dal ricorrente per vizi di applicazione e motivazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi del reato fossero stati adeguatamente accertati e motivati dal giudice di merito
art. 582 cod. pen.
Riferito nel capo B relativo a lesioni personali; applicazione confermata insieme alle circostanze indicate
art. 61 n.10 cod. pen.
Richiamato come circostanza aggravante o condizione ai fini del calcolo della pena nei capi di imputazione indicati
art. 4 L. n.110/75
Norma relativa alla detenzione/porto di armi (presumibilmente oggetto del capo C); la sua applicazione è stata ritenuta corretta dal giudice di merito
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Richiamata quale disciplina procedurale applicata al procedimento; presente indicazione che il procedimento si è svolto secondo tali disposizioni
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi sono proposti in termini generici e si limitano a rimostranze di fatto già valutate dal giudice di merito
- Le censure sulla legittimità degli accertamenti di polizia e sulla reazione dell'imputato devono essere specificamente dedotte e sostenute con motivazioni concrete per superare il vaglio di ammissibilità in cassazione
- Le questioni relative alla recidiva e alla determinazione della pena richiedono deduzioni precise in sede di gravame; se non specificamente sollevate in appello la Corte superiore può ritenere la censura generica e non sindacabile in cassazione
- La cassazione non riesamina liberamente la valutazione di merito sulla congruità della pena quando l'impugnazione si limita a censure generiche e non prova l'irragionevolezza del giudizio motivazionale
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende
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