Cassazione Penale, Sentenza n. 11249/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per lesioni personali volontarie. Il primo motivo deduce che la nomina del difensore era allegata all'atto di appello e che l'apparente discordanza di date nel timbro sarebbe dovuta a un errore di cancelleria, sicche' il difensore era legittimato. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 111, comma 2 Cost., sostenendo che la declaratoria di inammissibilita' e' stata adottata de plano senza instaurare il contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondato il dato formale rappresentato dai timbri di deposito, che evidenziano date diverse per l'appello e per la nomina fiduciaria (8 e 9 marzo 2022), sicche' al momento del deposito dell'appello il difensore non risultava ancora nominato. Ha inoltre confermato la legittimita' della pronuncia di inammissibilita' resa de plano, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'art. 127 c.p.p. non si applica automaticamente alla declaratoria d'ufficio prevista dall'art. 591 c.p.p.. Per effetto dell'inammissibilita' il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
L'art. 591 e' stato interpretato nel senso che il giudice puo' dichiarare l'inammissibilita' anche d'ufficio e che la declaratoria di inammissibilita' non impone automaticamente l'applicazione delle forme del procedimento camerale di cui all'art. 127 c.p.p.
art. 127 cod. proc. pen.
Non e' stato ritenuto richiamabile per imporre il contraddittorio nelle forme del procedimento camerale quando la declaratoria di inammissibilita' e' adottata de plano ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
art. 111 Cost.
Il vizio costituzionale invocato (violazione del diritto al giusto processo) e' stato ritenuto infondato perche' la giurisprudenza della Corte ha ammesso la declaratoria di inammissibilita' senza instaurazione del contraddittorio nelle forme indicate dall'art. 127 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione equitativamente determinata in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata come fonte dell'attuale disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 616 c.p.p. applicata per la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In caso di contestazione sulla legittimita' del difensore, il dato decisivo e' la data ufficiale del deposito attestata dal timbro di cancelleria: la nomina deve risultare depositata entro la stessa data dell'atto impugnatorio perche' il difensore sia considerato legittimato.
- Se l'atto di appello dichiara l'allegazione della nomina ma il timbro di deposito mostra date diverse, la Corte tende a privilegiare il dato formale del deposito e respinge le dichiarazioni contrarie senza prova documentale dell'errore della cancelleria.
- La declaratoria d'inammissibilita' puo' essere pronunciata de plano senza instaurare il contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale, alla luce dell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione.
- Per evitare l'inammissibilita' e sanzioni economiche, e' fondamentale che la nomina fiduciaria del difensore sia formalizzata e depositata contestualmente all'atto di impugnazione o comunque prima del deposito, con attenzione alla verifica del timbro di ricezione in cancelleria.
- Se si contesta un errore di cancelleria occorre produrre prova convincente dell'errore (ad es. dichiarazioni formali del cancelliere o altra documentazione ufficiale) per poter sovvertire il rilievo del timbro di deposito.
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