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Sentenza

Sentenza n. 3902/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto della Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo - prot. n. -OMISSIS- del 29.10.2025 con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., il divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del ricorrente, con contestuale ordine di ritiro e cessione delle armi nel termine di 150 giorni e previsione di confisca in caso di inottemperanza; - del verbale della Legione Carabinieri Lombardia - Stazione di -OMISSIS- del 29.10.2025, relativo al ritiro delle armi e munizioni; - e dei pareri e delle note della Questura di -OMISSIS- (in data 20.3.2025) e del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- (in data 16.6.2025), richiamati quali presupposto del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202504638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi e munizioni, con ordine di ritiro e cessione e previsione di confisca in caso di inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già titolare di licenza di porto di fucile, aveva subito nel settembre 2022 il ritiro cautelare delle armi a seguito di una lite con vicini, sfociata in querele reciproche e in denunce per minacce e percosse. La licenza era stata poi revocata nel 2023, con formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e conseguente definitività della revoca. Dopo la remissione e accettazione delle querele, la pacificazione tra le parti e il decorso del tempo, la Questura aveva tuttavia rilasciato al ricorrente un nuovo porto d'armi nel luglio 2025. Nell'ottobre 2025 il Prefetto aveva adottato il divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S., richiamando i pareri della Questura e dei Carabinieri relativi al precedente episodio. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, del giusto procedimento e del diritto di partecipazione, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere, per omessa comunicazione di avvio in assenza di specifiche ragioni di urgenza; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., difetto dei presupposti e dell'attualità del giudizio prognostico, travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità, sproporzione e contraddittorietà, per avere l'Amministrazione valorizzato un unico episodio remoto, non connesso all'uso di armi, seguito dalla remissione delle querele e non accompagnato da ulteriori elementi negativi, in contrasto con il successivo rilascio del porto d'armi da parte della Questura.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambi i motivi e annullato il decreto prefettizio. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che, pur essendo normalmente ammessa l'omissione della comunicazione di avvio nei procedimenti in materia di armi per le esigenze preventive e cautelari connesse alla pubblica incolumità, nel caso concreto erano trascorsi circa tre anni dai fatti e dagli atti propulsivi all'adozione del provvedimento, senza che il decreto indicasse specifiche ragioni di urgenza. Il ricorrente avrebbe potuto fornire elementi potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione di affidabilità; pertanto, la violazione del contraddittorio non era ininfluente ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. Quanto al merito, il Prefetto aveva fondato il divieto esclusivamente sull'episodio del 2022, senza considerare adeguatamente la sua estraneità all'uso delle armi, la remissione delle querele, la pacificazione dei rapporti, il decorso del tempo e l'assenza di ulteriori fatti negativi. Il TAR ha inoltre ravvisato una contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché la Questura aveva rilasciato pochi mesi prima un nuovo porto d'armi sulla base dei medesimi elementi, mentre il Prefetto aveva espresso una valutazione opposta senza indicare fatti sopravvenuti né motivare il mutamento. L'annullamento fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità, da adottare nel rispetto delle indicazioni della sentenza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Attribuisce il potere di vietare la detenzione di armi e munizioni quando sussistano ragioni ostative connesse all'affidabilità e alla tutela dell'incolumità pubblica e privata; il suo esercizio deve poggiare su un'istruttoria attuale e su una motivazione coerente con gli elementi del caso concreto.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa nei procedimenti in materia di armi per esigenze di celerità e prevenzione, ma l'esonero non opera automaticamente quando il provvedimento è adottato a distanza di anni dai fatti e non sono indicate specifiche ragioni di urgenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente quale parametro del contraddittorio procedimentale; la decisione valorizza soprattutto l'omessa comunicazione di avvio e la possibilità per l'interessato di apportare elementi utili alla valutazione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l'annullabilità se l'Amministrazione dimostra che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; tuttavia, la violazione resta rilevante quando l'interessato dimostri che il contraddittorio avrebbe potuto introdurre argomenti idonei a incidere sull'esito.

Massime di principio

  • Nei procedimenti concernenti il divieto di detenzione di armi, la natura preventiva del potere può giustificare in astratto l'omissione della comunicazione di avvio, ma tale omissione non è automatica: quando tra i fatti e il provvedimento intercorre un periodo significativo e non sono indicate specifiche ragioni di urgenza, l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale.
  • La violazione della comunicazione di avvio è rilevante, nonostante l'art. 21-octies l. 241/1990, quando l'interessato dimostri che, se avvisato, avrebbe potuto fornire elementi concretamente idonei a incidere sulla valutazione amministrativa e sull'esito del procedimento.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi richiede una valutazione istruttoria e prognostica attuale: un unico episodio remoto non può essere valorizzato adeguatamente senza considerare il decorso del tempo, l'assenza di fatti successivi, la remissione delle querele, la pacificazione tra le parti e l'eventuale estraneità dell'episodio all'uso delle armi.
  • Quando un'autorità di pubblica sicurezza ha recentemente ritenuto il soggetto affidabile rilasciandogli un nuovo porto d'armi, una successiva valutazione prefettizia di segno opposto, fondata sui medesimi fatti, deve individuare eventuali elementi sopravvenuti e motivare specificamente il mutamento di giudizio; in mancanza, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e contraddittorietà.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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