Ordinanza n. 549/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto del Questore di Roma emesso in data 07.01.2026, notificato in data 14.01.2026, con il quale è stata dichiarata "IRRICEVIBILE" l'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha dichiarato irricevibile l'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 7 gennaio 2026, notificato il 14 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento e formulando anche istanza cautelare. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. Il giudizio è stato instaurato davanti al TAR Emilia-Romagna. La difesa erariale ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito.
La decisione
Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, rilevando che la controversia riguarda un provvedimento adottato dalla Questura di Roma e che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, primo periodo, c.p.a., è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione emanante. Ha quindi indicato come giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il ricorso dovrà essere riassunto davanti al giudice indicato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in forma amministrativa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, primo periodo, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
La competenza territoriale inderogabile per la controversia relativa a un provvedimento della pubblica amministrazione spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione emanante; nella fattispecie, la competenza appartiene al TAR Lazio, sede di Roma.
art. 15, comma 1, c.p.a.
L'incompetenza territoriale inderogabile può essere rilevata d'ufficio; nel caso concreto il rilievo è stato effettuato dal TAR e l'incompetenza era stata altresì eccepita dalla difesa erariale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
A seguito della dichiarazione di incompetenza, il ricorso deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in forma amministrativa dell'ordinanza.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione posta a fondamento della domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; la questione sostanziale non è stata esaminata per la declaratoria di incompetenza.
Massime di principio
- La competenza territoriale sulle controversie concernenti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di una pubblica amministrazione è inderogabilmente radicata presso il TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione cui l'attività controversa è imputabile.
- L'incompetenza territoriale inderogabile deve essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.a., anche quando sia stata eccepita dalla parte resistente.
- La dichiarazione di incompetenza non definisce nel merito la domanda di annullamento né le eventuali domande connesse; il ricorrente può conservare gli effetti processuali della domanda mediante riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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