Sentenza del 22/12/2015 n. 7011 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento IRPEF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della procedura di riscossione, probabilmente deducendo l'assenza o l'invalidità della sottoscrizione del ruolo, l'insufficiente motivazione o identificazione degli elementi della cartella, la violazione del diritto di difesa garantito dallo Statuto del contribuente e la violazione dell'art. 68 richiamato nel giudizio. La Commissione ha invece ritenuto che il ruolo fosse validamente sottoscritto dal Direttore e che la cartella contenesse tutti gli elementi necessari per identificare il concessionario, l'ufficio creditore, l'oggetto della pretesa fiscale e le modalità per adempiere o proporre impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto legittima la procedura adottata, escludendo una lesione del diritto di difesa e una violazione dello Statuto del contribuente. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 68, affermando che la procedura era correttamente regolata dall'art. 15, primo comma, del d.P.R. 602/1973. La decisione è stata sostenuta dal richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ritenuta conforme e consolidata.
Norme richiamate
Art. 15, primo comma, d.P.R. 602/1973
La disposizione è stata ritenuta applicabile alla fattispecie e idonea a giustificare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella.
Art. 68 del d.lgs. 546/1992
La Commissione ha escluso la violazione della norma, ritenendo che la procedura concretamente adottata non contrastasse con la disciplina della riscossione in pendenza di giudizio.
Statuto del contribuente
Non è stata ravvisata una violazione delle garanzie informative e partecipative del contribuente, poiché la cartella indicava gli elementi necessari per comprendere la pretesa e per esercitare il diritto di difesa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento è generalmente considerata sufficientemente motivata quando consente al contribuente di identificare il concessionario, l'ufficio creditore, il tributo richiesto, il periodo d'imposta e le modalità di pagamento o impugnazione.
- La validità del ruolo può essere riconosciuta quando risulta regolarmente sottoscritto dal soggetto competente, come il Direttore dell'ufficio, senza che siano necessari ulteriori formalismi non previsti dalla legge.
- La mera contestazione generica della cartella o della procedura di riscossione non è normalmente sufficiente: il contribuente deve indicare quale elemento essenziale manchi o quale concreta limitazione abbia subito nell'esercizio della difesa.
- Quando la riscossione è effettuata in applicazione dell'art. 15, primo comma, del d.P.R. 602/1973, la procedura deve essere valutata alla luce di tale disciplina; il richiamo ad altre norme, come l'art. 68, non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- La giurisprudenza richiamata valorizza un criterio sostanziale: l'atto è valido se, nel suo complesso, permette al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di contestarla tempestivamente.
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