Sentenza n. 364/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 237/2024 in data 3 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, che aveva disposto l’assegnazione della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 237/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 luglio 2024. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per l’importo di 500 euro relativo all’anno scolastico 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della pronuncia, chiedendo l’assegnazione della carta con accredito dell’importo, il riconoscimento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia. Il giudice ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non risultava eseguita; la mancata costituzione dell’Amministrazione ha lasciato incontestato l’inadempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei modi e nei termini indicati in motivazione, fissando il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, prevedendo che il commissario operi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente e senza compenso. Ha invece respinto la richiesta di interessi legali, perché la sentenza del giudice ordinario da eseguire non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato; inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale non eseguito.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento per l’ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rimedio per ordinare al Ministero l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La domanda specifica per interessi e rivalutazione successivi al giudicato deve essere proposta nella forma prevista dalla disposizione; il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere somme non comprese nel titolo esecutivo né integrare il precetto della sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale base normativa della carta docente.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le funzionalità della carta docente secondo il contenuto del titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione obbligata, pur avendo ricevuto la notificazione del provvedimento, non vi abbia adempiuto e sia decorso il termine previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali.
- Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo riconoscendo obblighi o somme non disposti dalla sentenza da eseguire.
- La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; una domanda formulata come richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di ampliare il titolo esecutivo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
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