Cassazione Penale, Ordinanza n. 37115/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la non specificità del motivo, sostanzialmente reiterativo rispetto alle doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha quindi confermato, sul piano sostanziale, la condanna per appropriazione indebita aggravata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per appropriazione indebita aggravata. La difesa ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, ma nel testo del motivo è stato impropriamente richiamato l'art. 640 c.p. anziché l'art. 646 c.p. La censura, in sostanza, contestava la qualificazione giuridica della condotta e la tenuta della motivazione sulla responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano una pedissequa riproposizione di quelle già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; inoltre ha ritenuto corretta la ricostruzione della condotta come interversio possessionis, manifestata dall'omessa restituzione dell'automezzo, dalla giustificazione ritenuta inverosimile e dalla successiva irreperibilità dell'imputato, elementi idonei anche a dimostrare il dolo dell'appropriazione indebita.
Norme richiamate
La condotta accertata integra appropriazione indebita perché vi è stata interversio possessionis, resa manifesta dall'agire uti dominus, dall'omessa restituzione del bene e dalla definitiva irreperibilità dell'agente.
Richiamato come circostanza aggravante contestata e confermata insieme al reato principale.
Menziionato solo per errore nel motivo di ricorso; la Corte precisa che non era il reato in contestazione, essendo invece oggetto di condanna l'art. 646 c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di merito.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: in difetto di una critica argomentata e specifica, il motivo è solo apparente.
- Ai fini dell'appropriazione indebita, l'interversio possessionis può essere desunta da condotte univoche di appropriazione del bene, come l'omessa restituzione, la pretestuosa giustificazione del mancato rientro e la successiva irreperibilità dell'agente.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita può essere inferita dagli stessi elementi fattuali che dimostrano la condotta di appropriazione, quando questi evidenzino un comportamento incompatibile con il semplice possesso o detenzione lecita del bene.
Come è indicizzato
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