Sentenza n. 5209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione di una sentenza civile relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti, aveva liquidato le spese del giudizio in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal giudice civile una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 2.000,00, in relazione agli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato. Nonostante la notifica della sentenza con formula esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la carta. Il TAR aveva accolto il ricorso di ottemperanza, liquidando però le spese in euro 500,00. L’appellante ha censurato tale quantificazione deducendo la violazione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, delle norme sull’equo compenso e sul decoro professionale, dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 111 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ha chiesto la rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado in euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello fondato solo in parte. Ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna una parte al loro pagamento, deve fare riferimento ai parametri generali del d.m. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza, pregio, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti e complessità delle questioni. I parametri non costituiscono tuttavia tariffe minime inderogabili, poiché il sistema tariffario è stato abrogato; il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente, soprattutto in caso di scostamento apprezzabile dai limiti tabellari. L’unico limite legale è costituito dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, la liquidazione di euro 500,00 era manifestamente inferiore a quella presumibilmente necessaria per un concreto ristoro delle spese e non era accompagnata da alcuna motivazione. Tale carenza risultava particolarmente rilevante perché il giudizio riguardava l’esecuzione di una sentenza favorevole al docente, in una controversia seriale nella quale l’Amministrazione aveva mantenuto un comportamento già riconosciuto illegittimo. Il TAR aveva inoltre applicato il criterio della soccombenza senza giustificare la quantificazione o una eventuale compensazione. Il Consiglio di Stato ha quindi riformato parzialmente la sentenza e rideterminato equitativamente le spese del primo grado in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non è stata accolta la richiesta dell’appellante di euro 1.189,00. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 4 d.m. n. 55/2014
Impone di considerare, nella liquidazione giudiziale del compenso, le caratteristiche, l’urgenza, il pregio, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni, consentendo variazioni rispetto ai valori medi tabellari.
art. 5 d.m. n. 55/2014
Rileva per i parametri generali di liquidazione dei compensi professionali in sede giudiziale e per il riferimento ai valori medi delle tabelle.
art. 13 l. n. 247/2012
Prevede la pattuizione del compenso professionale e, in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione giudiziale secondo parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce il limite legale alla discrezionalità giudiziale nella liquidazione: non possono essere riconosciute somme simboliche o non consone al decoro della professione.
art. 24 Cost.
Rileva quale fondamento del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, che può essere compromesso da una liquidazione delle spese irragionevolmente insufficiente e immotivata.
art. 113 Cost.
Concorre a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale anche sotto il profilo della concreta possibilità di sostenere i costi della difesa.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva; il giudice collega tale principio anche alla necessità che la liquidazione delle spese non sia meramente simbolica o manifestamente insufficiente.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo, applicata nel quadro della discrezionalità giudiziale e del principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Rileva per il principio della condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in “conto sospeso”
È richiamato con riguardo all’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni statali; nel caso concreto il Ministero non aveva comunque attivato la carta elettronica.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo conserva un’ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, ma, quando pone le spese a carico della parte soccombente, deve considerare i parametri generali del d.m. n. 55/2014 e motivare adeguatamente la quantificazione, soprattutto quando si discosti in modo apprezzabile dai valori tabellari.
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i valori del d.m. n. 55/2014 non costituiscono minimi inderogabili; il giudice può discostarsene, anche significativamente, purché indichi i criteri concreti posti a fondamento della liquidazione.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. costituisce il limite legale minimo alla liquidazione giudiziale delle spese professionali: non sono ammissibili somme meramente simboliche o non adeguate all’importanza dell’attività e al decoro della professione.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, priva di motivazione e riferita a un giudizio necessario per ottenere l’attuazione di una posizione già riconosciuta giudizialmente, può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.
- La serialità del contenzioso non giustifica, di per sé, la compensazione o una riduzione immotivata delle spese; quando essa deriva dalla reiterata mancata conformazione dell’amministrazione a un indirizzo giurisprudenziale consolidato, può piuttosto incidere sulla valutazione della soccombenza e della congruità della liquidazione.
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