Cassazione Civile, Ordinanza n. 33455/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a una cartella esattoriale per varie somme richieste dall'agente della riscossione e dall'Agenzia delle entrate. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo fondate le censure di decadenza e prescrizione della pretesa, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione affermando che la notifica della cartella, eseguita presso la sede risultante dalla visura camerale, non poteva qualificarsi come irreperibilità assoluta ma come irreperibilità relativa, con conseguente necessità delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi: primo, omesso esame di un fatto decisivo, cioè il trasferimento della società rispetto alla sede legale risultante in visura; secondo, violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti tributari, deducendo che la CTR aveva erroneamente applicato l'art. 140 c.p.c. a una fattispecie di irreperibilità assoluta accertata dal messo notificatore. Tuttavia, la Corte ha ritenuto assorbito l'esame dei motivi per l'originaria improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, non essendo stato allegato uno specifico interesse ad agire nei termini richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, rilevando il recente assestamento giurisprudenziale in materia. È stato inoltre escluso ogni provvedimento sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ma nel caso la Corte non ha esaminato nel merito il motivo perché assorbito dalla preliminare improponibilità dell'azione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di notificazione della cartella e applicazione delle norme processuali sulla notifica.
art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma evocata dalla ricorrente sulle modalità di notificazione degli atti tributari e delle cartelle.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale disciplina speciale della notificazione degli atti tributari presso la sede del destinatario.
artt. 140 e 145 c.p.c.
Richiamati per contestare e valutare la correttezza della procedura notificatoria in caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo considera decisivo: l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi tipizzati in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé un interesse ad agire; in mancanza, l'azione è originariamente improponibile.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Norma che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, con effetti anche sui processi pendenti secondo la lettura delle Sezioni Unite.
l. n. 215 del 2021
Legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021, richiamata per la disciplina sopravvenuta dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente alla Corte, cassando senza rinvio, di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo quando la causa non poteva essere proposta.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Fondamento per la regolazione delle spese dell'intero processo.
art. 372 c.p.c.
Richiamato dalle Sezioni Unite per il deposito di documenti in cassazione al fine di dimostrare lo specifico interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude di dover statuire sul contributo unificato aggiuntivo, in ragione dell'assorbente improponibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico interesse ad agire nei casi tipizzati dalla legge; in difetto, l'azione è originariamente improponibile.
- La sopravvenienza normativa che incide sull'interesse ad agire si applica anche ai giudizi pendenti e può condurre, in cassazione, alla cassazione senza rinvio con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Quando la causa non poteva essere proposta, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare direttamente inammissibile la domanda originaria ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- Le questioni relative alla correttezza della notificazione della cartella possono restare assorbite se manca in radice l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
- Nel giudizio di legittimità, lo specifico interesse ad agire rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo deve risultare da tempestive allegazioni o documenti idonei; in difetto, il ricorso è privo di un presupposto processuale essenziale.
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