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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica - Avviso di accertamento - Notificazione al contribuente - Formato cartaceo - Attestazione di conformità al formato nativo digitale - Nullità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione impugnava l'avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2011 sostenendo la nullità dell'atto per mancata sottoscrizione del Direttore o per assenza di valida delega ad altro funzionario, oltre a contestare la propria legittimazione e la qualificazione non commerciale. L'Agenzia deduceva che l'avviso era stato sottoscritto digitalmente dal Direttore Provinciale, che la copia cartacea notificata riportava attestazione di conformità all'originale informatico resa da funzionario delegato, e che le regole tecniche e le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale rendono legittime tali modalità.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento. In particolare: (1) la sottoscrizione digitale del Direttore è equiparata alla sottoscrizione autografa quando l'attribuibilità dell'atto all'autorità è chiara; (2) la notifica in formato cartaceo di un atto nato in formato digitale è valida se accompagnata da attestazione di conformità rilasciata da funzionario delegato ex art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale; (3) l'Agenzia ha prodotto atti dispositivi che dimostrano la delega al funzionario che ha attestato la conformità; (4) sul merito, la legale rappresentante non ha dimostrato la comunicazione all'Anagrafe tributaria della propria cessazione, pertanto permane la sua responsabilità ex lege per i debiti tributari dell'associazione; (5) la prova dello status di ente non commerciale gravava sull'associazione e non è stata fornita. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Regola la notificazione degli atti impositivi; combinata con il Codice dell'Amministrazione Digitale giustifica la notifica cartacea di atti nativi digitali se corredata da attestazione di conformità.

  • art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Consente la formazione di copie analogiche di documenti informatici e l'attestazione di conformità da parte di funzionari abilitati; la Corte ha ritenuto valida l'attestazione resa da funzionario delegato.

  • art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993

    Consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile per atti formati con tecniche informatiche; interpretato in senso ampio e applicabile anche agli atti impositivi.

  • d.lgs. n. 217 del 2017, art. 2 comma 1 lettera e) (inserimento del comma 6-bis nell'art. 2 del CAD)

    "ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale"

    La modifica normativa indica l'intento del legislatore di ricomprendere gli atti impositivi nel perimetro del CAD; la limitazione riguarda le sole attività ispettive istruttorie, non gli atti terminali come l'avviso di accertamento.

  • art. 18 del D.P.R. n. 445 del 2000

    Consente l'individuazione di funzionari autorizzati per certificazioni e autenticazioni; qui è stato richiamato per legittimare le deleghe interne che autorizzano l'attestazione di conformità.

  • art. 1, art. 2 e art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973

    "l'anagrafe tributaria raccoglie e ordina ( ) i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari"

    Stabiliscono il ruolo dell'Anagrafe Tributaria: la cessazione della carica di rappresentante legale è opponibile all'Amministrazione solo se comunicata all'Anagrafe entro i termini previsti; la semplice trasmissione del modello EAS non è sufficiente.

  • art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come esempio di norma la cui nullità non può essere invocata in presenza di corretta formazione digitale dell'atto; la Corte esclude che talune nullità formali operino quando le modalità digitali rispettano il CAD.

  • art. 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Richiama il principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente, ma non esonera dal rispetto degli obblighi formali come la comunicazione all'Anagrafe.

Massime di principio

  • La firma digitale apposta da un responsabile dell'amministrazione è equiparata alla sottoscrizione autografa quando l'attribuibilità dell'atto all'ufficio è chiara: la mancata firma autografa non determina automaticamente nullità dell'atto.
  • La notifica cartacea di un atto originato in formato nativo digitale è valida se il documento cartaceo riporta un'attestazione di conformità all'originale informatico resa da un funzionario abilitato e delegato, ai sensi dell'art. 23 del CAD.
  • Le amministrazioni possono delegare funzionari all'attestazione di conformità delle copie analogiche: tali deleghe devono essere formalizzate e documentabili (atti dispositivi interni) per essere opponibili in giudizio.
  • Per le associazioni non riconosciute la cessazione della carica di legale rappresentante è opponibile all'Amministrazione fiscale solo se comunicata all'Anagrafe Tributaria nei termini previsti; la presentazione del modello EAS non sostituisce tale comunicazione.
  • L'onere della prova dello status di ente non commerciale e dell'effettiva assenza di attività lucrativa grava sul contribuente: l'affiliazione CONI o la mancata presentazione del modello EAS non sono di per sé decisivi.
  • Se il primo giudice accoglie il ricorso per vizi formali senza approfondire il merito, il giudice d'appello può riformare la decisione e procedere anche alla verifica di merito.

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