Sentenza del 08/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica - Avviso di accertamento - Notificazione al contribuente - Formato cartaceo - Attestazione di conformità al formato nativo digitale - Nullità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione impugnava l'avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2011 sostenendo la nullità dell'atto per mancata sottoscrizione del Direttore o per assenza di valida delega ad altro funzionario, oltre a contestare la propria legittimazione e la qualificazione non commerciale. L'Agenzia deduceva che l'avviso era stato sottoscritto digitalmente dal Direttore Provinciale, che la copia cartacea notificata riportava attestazione di conformità all'originale informatico resa da funzionario delegato, e che le regole tecniche e le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale rendono legittime tali modalità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento. In particolare: (1) la sottoscrizione digitale del Direttore è equiparata alla sottoscrizione autografa quando l'attribuibilità dell'atto all'autorità è chiara; (2) la notifica in formato cartaceo di un atto nato in formato digitale è valida se accompagnata da attestazione di conformità rilasciata da funzionario delegato ex art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale; (3) l'Agenzia ha prodotto atti dispositivi che dimostrano la delega al funzionario che ha attestato la conformità; (4) sul merito, la legale rappresentante non ha dimostrato la comunicazione all'Anagrafe tributaria della propria cessazione, pertanto permane la sua responsabilità ex lege per i debiti tributari dell'associazione; (5) la prova dello status di ente non commerciale gravava sull'associazione e non è stata fornita. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
Regola la notificazione degli atti impositivi; combinata con il Codice dell'Amministrazione Digitale giustifica la notifica cartacea di atti nativi digitali se corredata da attestazione di conformità.
art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Consente la formazione di copie analogiche di documenti informatici e l'attestazione di conformità da parte di funzionari abilitati; la Corte ha ritenuto valida l'attestazione resa da funzionario delegato.
art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993
Consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile per atti formati con tecniche informatiche; interpretato in senso ampio e applicabile anche agli atti impositivi.
d.lgs. n. 217 del 2017, art. 2 comma 1 lettera e) (inserimento del comma 6-bis nell'art. 2 del CAD)
"ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale"
La modifica normativa indica l'intento del legislatore di ricomprendere gli atti impositivi nel perimetro del CAD; la limitazione riguarda le sole attività ispettive istruttorie, non gli atti terminali come l'avviso di accertamento.
art. 18 del D.P.R. n. 445 del 2000
Consente l'individuazione di funzionari autorizzati per certificazioni e autenticazioni; qui è stato richiamato per legittimare le deleghe interne che autorizzano l'attestazione di conformità.
art. 1, art. 2 e art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973
"l'anagrafe tributaria raccoglie e ordina ( ) i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari"
Stabiliscono il ruolo dell'Anagrafe Tributaria: la cessazione della carica di rappresentante legale è opponibile all'Amministrazione solo se comunicata all'Anagrafe entro i termini previsti; la semplice trasmissione del modello EAS non è sufficiente.
art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come esempio di norma la cui nullità non può essere invocata in presenza di corretta formazione digitale dell'atto; la Corte esclude che talune nullità formali operino quando le modalità digitali rispettano il CAD.
art. 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiama il principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente, ma non esonera dal rispetto degli obblighi formali come la comunicazione all'Anagrafe.
Massime di principio
- La firma digitale apposta da un responsabile dell'amministrazione è equiparata alla sottoscrizione autografa quando l'attribuibilità dell'atto all'ufficio è chiara: la mancata firma autografa non determina automaticamente nullità dell'atto.
- La notifica cartacea di un atto originato in formato nativo digitale è valida se il documento cartaceo riporta un'attestazione di conformità all'originale informatico resa da un funzionario abilitato e delegato, ai sensi dell'art. 23 del CAD.
- Le amministrazioni possono delegare funzionari all'attestazione di conformità delle copie analogiche: tali deleghe devono essere formalizzate e documentabili (atti dispositivi interni) per essere opponibili in giudizio.
- Per le associazioni non riconosciute la cessazione della carica di legale rappresentante è opponibile all'Amministrazione fiscale solo se comunicata all'Anagrafe Tributaria nei termini previsti; la presentazione del modello EAS non sostituisce tale comunicazione.
- L'onere della prova dello status di ente non commerciale e dell'effettiva assenza di attività lucrativa grava sul contribuente: l'affiliazione CONI o la mancata presentazione del modello EAS non sono di per sé decisivi.
- Se il primo giudice accoglie il ricorso per vizi formali senza approfondire il merito, il giudice d'appello può riformare la decisione e procedere anche alla verifica di merito.
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