Sentenza n. 1849/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Cinque decreti del gennaio 2025 di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciati nel 2024 per cinque lavoratori stranieri, motivati con l’insufficiente capacità reddituale della datrice di lavoro rispetto al numero di assunzioni richieste
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società datrice aveva ottenuto il 19 aprile 2024 cinque nulla osta al lavoro per cittadini stranieri, richiesti tramite un’associazione datoriale senza asseverazione del consulente del lavoro. Con decreti del 13 e 14 gennaio 2025, lo Sportello unico per l’immigrazione di Livorno revocava i nulla osta con la motivazione che il datore non aveva capacità reddituale sufficiente per assumere il numero di lavoratori richiesto. La società deduceva che le revoche erano state indirizzate al legale rappresentante personalmente anziché alla società e che l’impresa aveva conseguito nel 2024 un utile di circa 78.000 euro, superiore alla soglia di 30.000 euro richiamata dalle circolari INL; denunciava quindi difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. L’Amministrazione sosteneva che la soglia di 30.000 euro non fosse applicabile alle richieste plurime, richiamava una precedente valutazione negativa dell’Ispettorato del lavoro, riferita però alle istanze del 2023, e affermava che i provvedimenti erano stati correttamente comunicati alla società. Il ricorso cautelare era stato respinto per difetto di fumus. Nel merito, il TAR ha esaminato le censure di carenza istruttoria e motivazionale; le ulteriori censure, compresa quella relativa all’individuazione del destinatario delle revoche, sono state assorbite.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e annulla tutte e cinque le revoche. Per le richieste plurime, la soglia di 30.000 euro non è né sufficiente automaticamente a dimostrare la capacità economica né va moltiplicata per il numero dei lavoratori: l’Amministrazione deve ricostruire complessivamente la situazione economico-finanziaria dell’impresa e confrontarla con gli impegni retributivi e assicurativi derivanti dall’insieme delle assunzioni richieste. I provvedimenti impugnati si limitavano a un giudizio apodittico di non congruità, senza esporre i dati economici considerati, il confronto con i costi del lavoro o il percorso logico e giuridico della valutazione. Le difese processuali non potevano colmare tale carenza: inoltre, il parere dell’Ispettorato invocato dall’Amministrazione riguardava le domande del 2023, non quelle del 2024 oggetto di causa. Sono quindi fondate le censure di difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione; le altre censure sono assorbite. In caso di eventuale riedizione del potere, l’Amministrazione dovrà effettuare la valutazione complessiva secondo i criteri indicati. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
La disciplina in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza nei settori di cui trattasi (30.000,00 euro), dall’altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità.
Per le richieste plurime non si applica un automatismo basato sulla soglia minima di 30.000 euro, né nel senso che essa sia sufficiente da sola né nel senso che debba essere moltiplicata per ciascun lavoratore. Occorre una valutazione concreta della congruità della capacità economica rispetto al numero complessivo delle assunzioni.
art. 30-bis d.P.R. 394/1999
lo Sportello unico […] acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili
La congruità delle richieste plurime riferite al medesimo periodo va valutata in rapporto alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa, considerando anche gli impegni retributivi e assicurativi. La valutazione e le relative ragioni tecniche e giuridiche devono risultare in modo chiaro e coerente dalla motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- In presenza di più richieste di nulla osta riferite a uno stesso periodo, la capacità economica del datore di lavoro deve essere valutata complessivamente, ricostruendo la situazione economico-finanziaria dell’impresa e confrontandola con gli impegni retributivi e assicurativi conseguenti all’insieme delle assunzioni richieste; la soglia di 30.000 euro non è né automaticamente sufficiente né moltiplicabile per il numero dei lavoratori.
- Il provvedimento che valuta la congruità di richieste plurime di nulla osta deve indicare gli elementi economici e occupazionali esaminati, il confronto con i costi delle assunzioni e il percorso logico e giuridico che conduce alla conclusione; un giudizio di non congruità apodittico è affetto da difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata successivamente nelle difese processuali: le ragioni poste a fondamento della decisione devono essere esplicitate nell’atto, così da consentire al destinatario di comprenderle e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
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