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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21549/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/01/2024 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. relativa al periodo di custodia cautelare dal 17/01/2013 al 13/04/2016. Il ricorrente, condannato in primo grado e poi assolto con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari del 13/04/2016 per non aver commesso il fatto, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 314, 125 e 178 c.p.p.), lamentando che la Corte distrettuale aveva valutato negativamente: le frequentazioni con il coimputato Lamarra Pietro, il possesso di un'arma clandestina, l'uso di un'auto provento di furto, l'utilizzo di una SIM intestata a terzi e il suo silenzio nell'interrogatorio di garanzia. Il ricorrente sosteneva che tali elementi non potevano integrare dolo o colpa grave idonei a escludere il diritto all'indennizzo e che il giudice della riparazione si era limitato all'ordinanza cautelare senza valutare l'intero compendio probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il sindacato di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione è limitato alla verifica della correttezza formale e della congruità e logicità della motivazione e non al merito. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato il rigetto mostrando la sussistenza di elementi tali da integrare colpa grave: contiguità e stretti rapporti con soggetti della criminalità organizzata (in particolare con Lamarra Pietro), il ritrovamento di un'arma illegale, la disponibilità di vettura provento di furto e l'uso di una SIM intestata a terzi; elementi che, valutati nel loro insieme e secondo i parametri giurisprudenziali, potevano essere considerati idonei, unitamente al comportamento omissivo del ricorrente, a concorrere causalmente nell'adozione della misura cautelare. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile ... ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.»

    Fondamento del giudizio di riparazione: il diritto all'indennizzo è escluso se il detenuto ha concorso a causare la custodia con dolo o colpa grave; applicato per valutare se la condotta del ricorrente abbia avuto incidenza causale sulla misura cautelare.

  • art. 646 cod. proc. pen. (secondo capoverso) / richiamo art. 315 cod. proc. pen.

    Limita il controllo della Cassazione alla legittimità dell'ordinanza impugnata (congruità e logicità della motivazione), escludendo un sindacato di merito sulla decisione della Corte d'Appello.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Delimita i motivi e il perimetro del ricorso per Cassazione; richiamato per spiegare le limitazioni del controllo della Suprema Corte.

  • art. 43 cod. pen.

    Definizione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); utilizzato per valutare quando una condotta possa integrare colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero generale; non incidente sul merito ma presente nel procedimento.

  • Sez. Unite, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Giurisprudenza richiamata per estendere la nozione di dolo anche alla condotta consapevole e volontaria che, secondo l'esperienza comune, crea una situazione di allarme sociale e induce l'intervento dell'autorità.

  • Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Richiama il principio secondo cui l'indennizzo può essere escluso anche in assenza di 'errore giudiziario' quando la condotta dell'interessato abbia contribuito in modo causale alla detenzione.

  • Sez. Un., n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)

    Principio che impone la valutazione della condotta dell'istante sia prima che dopo la perdita della libertà e al momento della conoscenza del procedimento a suo carico.

  • Giurisprudenza della Sez. 4 (es. n. 850/2021, n. 1235/2013, n. 45418/2010)

    Costante orientamento secondo cui le 'frequentazioni ambigue' con persone coinvolte in reati possono integrare colpa grave se adeguatamente motivate come idonee a essere interpretate come indizi di complicità.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione richiede una valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori al fine di accertare se il detenuto abbia concorso a causare la custodia per dolo o colpa grave; tale valutazione può includere condotte anteriori e successive alla detenzione.
  • Frequentazioni ripetute e non giustificate con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite possono essere interpretate come "frequentazioni ambigue" e costituire indizio rilevante di colpa grave idonea a escludere il diritto all'indennizzo, se il giudice motiva la loro oggettiva idoneità a far sorgere il sospetto di complicità.
  • Il possesso di elementi materiali quali arma clandestina, veicolo provento di furto e l'uso di SIM intestate a terzi possono, se valutati nel loro insieme e in rapporto alle altre circostanze, integrare un quadro di condotte gravemente colpose/idonee a cagionare la misura cautelare.
  • Il diritto di non rispondere nell'interrogatorio non è assoluto ai fini della riparazione: il silenzio, se inserito in un contesto indiziario significativo, può essere valutato dal giudice della riparazione come comportamento gravemente imprudente che contribuisce a escludere l'indennizzo.
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare le decisioni di riparazione, è limitata al controllo di legittimità sulla congruità e logicità della motivazione e non può rimettere in discussione il merito delle valutazioni di fatto compiute dalla Corte di Appello salvo vizio di legge o illogicità manifesta.
  • L'assenza di una colpa grave deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione: la prova che l'interessato non abbia concorso a dare causa alla detenzione è condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennizzo.

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