Cassazione Penale, Sentenza n. 21549/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/01/2024 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. relativa al periodo di custodia cautelare dal 17/01/2013 al 13/04/2016. Il ricorrente, condannato in primo grado e poi assolto con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari del 13/04/2016 per non aver commesso il fatto, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 314, 125 e 178 c.p.p.), lamentando che la Corte distrettuale aveva valutato negativamente: le frequentazioni con il coimputato Lamarra Pietro, il possesso di un'arma clandestina, l'uso di un'auto provento di furto, l'utilizzo di una SIM intestata a terzi e il suo silenzio nell'interrogatorio di garanzia. Il ricorrente sosteneva che tali elementi non potevano integrare dolo o colpa grave idonei a escludere il diritto all'indennizzo e che il giudice della riparazione si era limitato all'ordinanza cautelare senza valutare l'intero compendio probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il sindacato di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione è limitato alla verifica della correttezza formale e della congruità e logicità della motivazione e non al merito. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato il rigetto mostrando la sussistenza di elementi tali da integrare colpa grave: contiguità e stretti rapporti con soggetti della criminalità organizzata (in particolare con Lamarra Pietro), il ritrovamento di un'arma illegale, la disponibilità di vettura provento di furto e l'uso di una SIM intestata a terzi; elementi che, valutati nel loro insieme e secondo i parametri giurisprudenziali, potevano essere considerati idonei, unitamente al comportamento omissivo del ricorrente, a concorrere causalmente nell'adozione della misura cautelare. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
«Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile ... ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.»
Fondamento del giudizio di riparazione: il diritto all'indennizzo è escluso se il detenuto ha concorso a causare la custodia con dolo o colpa grave; applicato per valutare se la condotta del ricorrente abbia avuto incidenza causale sulla misura cautelare.
art. 646 cod. proc. pen. (secondo capoverso) / richiamo art. 315 cod. proc. pen.
Limita il controllo della Cassazione alla legittimità dell'ordinanza impugnata (congruità e logicità della motivazione), escludendo un sindacato di merito sulla decisione della Corte d'Appello.
art. 606 cod. proc. pen.
Delimita i motivi e il perimetro del ricorso per Cassazione; richiamato per spiegare le limitazioni del controllo della Suprema Corte.
art. 43 cod. pen.
Definizione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); utilizzato per valutare quando una condotta possa integrare colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero generale; non incidente sul merito ma presente nel procedimento.
Sez. Unite, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Giurisprudenza richiamata per estendere la nozione di dolo anche alla condotta consapevole e volontaria che, secondo l'esperienza comune, crea una situazione di allarme sociale e induce l'intervento dell'autorità.
Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Richiama il principio secondo cui l'indennizzo può essere escluso anche in assenza di 'errore giudiziario' quando la condotta dell'interessato abbia contribuito in modo causale alla detenzione.
Sez. Un., n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)
Principio che impone la valutazione della condotta dell'istante sia prima che dopo la perdita della libertà e al momento della conoscenza del procedimento a suo carico.
Giurisprudenza della Sez. 4 (es. n. 850/2021, n. 1235/2013, n. 45418/2010)
Costante orientamento secondo cui le 'frequentazioni ambigue' con persone coinvolte in reati possono integrare colpa grave se adeguatamente motivate come idonee a essere interpretate come indizi di complicità.
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione richiede una valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori al fine di accertare se il detenuto abbia concorso a causare la custodia per dolo o colpa grave; tale valutazione può includere condotte anteriori e successive alla detenzione.
- Frequentazioni ripetute e non giustificate con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite possono essere interpretate come "frequentazioni ambigue" e costituire indizio rilevante di colpa grave idonea a escludere il diritto all'indennizzo, se il giudice motiva la loro oggettiva idoneità a far sorgere il sospetto di complicità.
- Il possesso di elementi materiali quali arma clandestina, veicolo provento di furto e l'uso di SIM intestate a terzi possono, se valutati nel loro insieme e in rapporto alle altre circostanze, integrare un quadro di condotte gravemente colpose/idonee a cagionare la misura cautelare.
- Il diritto di non rispondere nell'interrogatorio non è assoluto ai fini della riparazione: il silenzio, se inserito in un contesto indiziario significativo, può essere valutato dal giudice della riparazione come comportamento gravemente imprudente che contribuisce a escludere l'indennizzo.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare le decisioni di riparazione, è limitata al controllo di legittimità sulla congruità e logicità della motivazione e non può rimettere in discussione il merito delle valutazioni di fatto compiute dalla Corte di Appello salvo vizio di legge o illogicità manifesta.
- L'assenza di una colpa grave deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione: la prova che l'interessato non abbia concorso a dare causa alla detenzione è condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennizzo.
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