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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l’esecuzione della Sentenza n. 4525/2021 pubblicata in data 08.07.2021 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro nella persona del Giudice Dott.ssa Monica Galante, nell’ambito del procedimento n. 22370/2019 R.G., notificata al resistente in data 14.12.2021.

Giustizia amministrativa202502775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 4525/2021, recante condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, quale procuratore antistatario della parte vittoriosa nel giudizio civile, ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 4525/2021 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, passata in giudicato il 13 gennaio 2022 e notificata al Ministero con formula esecutiva il 14 dicembre 2021. La sentenza aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 2.500,00 per spese di lite, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Nonostante il giudicato e il decorso di un ampio periodo di tempo, il Ministero non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha inoltre documentato l'infruttuoso esperimento di una procedura esecutiva presso terzi, conclusasi con dichiarazione negativa della Banca d'Italia ed estinzione del processo esecutivo. Ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, degli accessori e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati il passaggio in giudicato, la notifica del titolo esecutivo, l'inadempimento dell'amministrazione e l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione presso terzi. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, le somme dovute per spese processuali, oltre agli accessori di legge. Ha disposto sin d'ora, con efficacia differita alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo, la nomina del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva gli atti necessari all'esecuzione entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta con efficacia differita alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 74 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato e munita di titolo esecutivo, nonostante la rituale notificazione e il decorso di un termine congruo, legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme liquidate in una sentenza civile, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di corrispondere il capitale e gli accessori nei termini risultanti dal titolo esecutivo.
  • La documentazione dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione presso terzi e dell'estinzione del relativo procedimento per dichiarazione negativa del terzo conferma la persistenza dell'inadempimento, ma non impedisce l'esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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