Sentenza n. 15930/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto "articolo 9 ter del D.L. 19.6.2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6.8.2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.9 ter D.L.19.6.2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6.8.2015 n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche di riparto degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato il decreto regionale n. 52 del 14 dicembre 2022, relativo all’attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti indicati in epigrafe. Il giudizio, inizialmente proposto davanti al TAR Marche e riassunto davanti al TAR Lazio dopo la declaratoria di incompetenza, era diretto all’annullamento degli atti. Il testo non riporta i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Con memoria depositata nel settembre 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, avendo aderito al regime premiale previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione espressa della ricorrente. Ha ritenuto che, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il principio dispositivo attribuisca al ricorrente la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e non può quindi decidere il merito. Spese compensate fra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La norma è richiamata nel contesto della pronuncia di improcedibilità conseguente alla dichiarazione della ricorrente.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Parte ricorrente, dopo aver impugnato (innanzi al T.A.R. Marche, dichiaratosi incompetente in favore di questo T.A.R., cui ha fatto seguito tempestiva riassunzione) gli atti in epigrafe, con memoria versata in atti l’11 settembre 2026, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio (avendo aderito al regime premiale di cui all’art. 7, comma 1, D.L. 95/2025, conv. modif. L. 118/2025).
L’adesione al regime premiale è indicata come ragione della sopravvenuta dichiarazione di disinteresse; la sentenza non interpreta ulteriormente la disciplina del regime.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o richieste contrarie delle altre parti, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare improcedibile il ricorso, senza decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare il venir meno dell’interesse alla decisione fino a quando la causa è trattenuta in decisione.
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