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Sentenza

Sentenza n. 3213/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza n. 157/2025, pubblicata il 6 febbraio 2025 dal Tribunale di Monza - Sezione Lavoro (R.G. n. 1994/2024);

Giustizia amministrativa202503595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante attribuzione della carta docente, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto a 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento, tramite carta elettronica, di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024. Il TAR ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità connessi al mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il titolo esecutivo era stato notificato all’indirizzo PEC dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e a un ulteriore indirizzo relativo alla Direzione generale del personale scolastico, anziché all’indirizzo PEC del Ministero inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Il ricorrente aveva inoltre notificato il titolo presso l’Avvocatura dello Stato, ma tale notifica, valida ai fini processuali, non è idonea a far decorrere il termine sostanziale previsto per il pagamento spontaneo dell’amministrazione. La questione centrale riguardava quindi la validità della notificazione del titolo esecutivo e l’idoneità della stessa a far decorrere il termine dilatorio prima della proposizione dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato, poiché l’ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all’esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, mediante l’indirizzo digitale correttamente individuato secondo i pubblici registri. Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’indirizzo corretto era quello PEC inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ossia uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La notificazione all’Ufficio Scolastico Regionale non era idonea, perché tale ufficio non era il soggetto condannato dal titolo giudiziale. Neppure l’indirizzo indicato in un comunicato ministeriale sulle notificazioni relative alla carta docente poteva sostituire l’indirizzo risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni, trattandosi di un atto organizzativo privo di efficacia normativa. Infine, la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato non era sufficiente, essendo prevista per gli effetti processuali e non per attivare il procedimento contabile e amministrativo di pagamento disciplinato dall’art. 14 d.l. 669/1996. Non essendo validamente iniziato il decorso dei 120 giorni, l’azione di ottemperanza è stata ritenuta inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, anche quando il pagamento debba avvenire mediante moneta elettronica. La notificazione deve essere effettuata alla sede legale dell’amministrazione debitrice affinché possa iniziare il procedimento amministrativo e contabile per il pagamento spontaneo.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012

    a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia

    Ai fini della notificazione telematica occorre utilizzare gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi previsti dalla legge. Per le pubbliche amministrazioni, l’indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato solo nei limiti stabiliti dal comma 1-ter, cioè quando l’amministrazione non abbia indicato un domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012

    in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l’indirizzo della stessa non sia presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; in presenza di un indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, deve essere utilizzato quest’ultimo.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione rinvia alla disciplina dell’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 e non attribuisce autonomamente al Registro IPA la qualità di elenco utilizzabile senza le condizioni previste da tale disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, costituente il titolo oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto al docente il diritto all’erogazione della somma annua di 500 euro mediante carta docente; la decisione del TAR non esamina nel merito tale diritto, ma dichiara inammissibile l’ottemperanza per il mancato decorso del termine dilatorio.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per eseguire un giudicato che impone a un’amministrazione il pagamento di somme di denaro, trattandosi di uno strumento alternativo all’esecuzione forzata.
  • Per far decorrere il termine di 120 giorni, il titolo esecutivo deve essere notificato alla sede legale dell’amministrazione effettivamente obbligata dal giudicato, utilizzando il domicilio digitale risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni quando tale indirizzo sia stato comunicato.
  • L’indirizzo PEC di un’articolazione territoriale dell’amministrazione non è idoneo a far decorrere il termine dilatorio se il titolo esecutivo pone l’obbligo di pagamento a carico dell’amministrazione centrale.
  • Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l’amministrazione non abbia indicato un indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; un atto organizzativo o un comunicato dell’amministrazione non può sostituire il domicilio digitale primario risultante dal registro legalmente previsto.
  • La notificazione del titolo presso l’Avvocatura dello Stato, pur potendo essere valida ai fini processuali, non produce gli effetti sostanziali richiesti dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, che presuppone la notificazione alla sede legale dell’amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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