Sentenza n. 1744/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento − del provvedimento privo di numero protocollo, notificato in data 5 gennaio 2022 (cfr. DOC.1), con il quale la ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; − della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 (cfr. DOC.2) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; − della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805, del 13.12.2021 (cfr. DOC.3) “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; − della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DM_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (cfr. DOC.4) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.” − aggiornamento delle Direttiva -; − ed avverso l'art. 4 ter, lett. b, del D.L. n.44, del 1.4.2021, convertito con Legge n.76, del 28.5.2021, modificato dal D.L. n. 172, del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.1.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, così come via via integrato e modificato, il quale ha esteso l'obbligo vaccinale al comparto difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19, nonché direttive ministeriali e dello Stato Maggiore della Difesa presupposte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche mediante riassunzione dopo la declinatoria della competenza territoriale da parte del TAR Trentino-Alto Adige, il provvedimento di sospensione dal lavoro adottato per l'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter d.l. n. 44/2021, nonché le direttive amministrative applicative. Ha dedotto: l'invalidità dell'atto per essere stato trasmesso tramite la PEC privata del Comandante di Battaglione anziché tramite la PEC istituzionale del Comandante di Corpo e per l'assenza di una valida firma digitale; l'incompetenza del Comandante della sede di servizio, ritenendo competente la Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 1014 cod. ord. mil.; la violazione degli artt. 206 e 206-bis cod. ord. mil., per mancata dichiarazione dell'indispensabilità del vaccino e mancata possibilità di chiedere alla Commissione Medica Ospedaliera di evitare la profilassi; la violazione dell'art. 4-ter d.l. n. 44/2021, assumendo che le direttive avessero limitato l'obbligo al solo personale militare, con discriminazione rispetto al personale civile del Ministero della Difesa; l'illegittimità costituzionale della disciplina emergenziale in relazione agli artt. 2, 9 e 32 Cost., per asserita pericolosità degli effetti collaterali e inidoneità del vaccino a prevenire il contagio, nonché agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., per irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento della misura sospensiva.
La decisione
Il TAR ha confermato la propria competenza territoriale, ritenendo che le direttive impugnate, in quanto recanti prescrizioni generali e dettagliate sull'obbligo vaccinale, avessero natura regolamentare, con conseguente applicazione dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto alla competenza, ha rilevato che l'art. 4-ter d.l. n. 44/2021 attribuisce ai responsabili delle strutture presso cui presta servizio il personale il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo e di accertarne l'inosservanza; la sospensione dal lavoro discende automaticamente dalla legge dall'accertamento, sicché il responsabile della struttura è competente anche ad adottare l'atto che la dichiara. La doglianza sulla firma digitale è stata respinta perché l'atto recava una firma autografa leggibile; quella relativa alla modalità di trasmissione è stata dichiarata inammissibile per mancata deduzione di un concreto vizio di illegittimità e comunque infondata, non essendo derivato alcun pregiudizio, avendo il ricorrente avuto piena e immediata conoscenza dell'atto. Gli artt. 206 e 206-bis cod. ord. mil. sono stati ritenuti inapplicabili, poiché la disciplina emergenziale introduceva una autonoma ipotesi di sospensione per ragioni sanitarie e profilattiche, prevalente quale disciplina speciale. Il Collegio ha escluso anche la discriminazione tra personale militare e personale civile, osservando che la differenziazione era direttamente prevista dalla legge e richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla legittimità dell'obbligo vaccinale quale ragionevole e non sproporzionato bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva, in considerazione dei compiti di difesa e sicurezza e delle attività a contatto con terzi. Sono state respinte anche le censure di costituzionalità: la sospensione temporanea dal lavoro e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, è stata ritenuta coerente con la scelta individuale di non vaccinarsi e con l'impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione; il trattamento è stato ritenuto proporzionato e non discriminatorio. Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale del TAR Lazio sussiste quando sono impugnati anche atti presupposti di natura regolamentare adottati da organi centrali dello Stato.
art. 4-ter, commi 2 e 3, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati; i responsabili delle strutture accertano l'inosservanza e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
L'accertamento dell'inadempimento determina automaticamente la sospensione; il responsabile della struttura competente ad accertare l'inadempimento può adottare anche l'atto dichiarativo della sospensione.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La mera assenza di firma digitale non determina la nullità dell'atto quando questo reca una firma autografa leggibile.
artt. 206 e 206-bis cod. ord. mil.
Le disposizioni generali sulla profilassi e sull'indispensabilità del vaccino non si applicano alla specifica sospensione emergenziale introdotta dalla disciplina speciale sull'obbligo vaccinale.
art. 1014 cod. ord. mil.
La disposizione invocata dal ricorrente non esclude la competenza del responsabile della struttura a dichiarare la sospensione automatica prevista dall'art. 4-ter d.l. n. 44/2021.
art. 77 Cost.
La disciplina dell'obbligo vaccinale e della sospensione poteva essere introdotta dal Governo con decreto-legge in presenza dei presupposti di necessità e urgenza.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà può giustificare l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, anche con limitazione dell'autodeterminazione individuale, se inserito in un ragionevole bilanciamento degli interessi.
art. 32 Cost.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
L'obbligo vaccinale è ammissibile se previsto dalla legge e se il bilanciamento legislativo tra salute individuale e collettiva è ragionevole e proporzionato.
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
La sospensione emergenziale è temporanea, non disciplinare e non estingue il rapporto di lavoro; la mancata prestazione e la sospensione della retribuzione sono collegate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando la legge prevede che il responsabile della struttura accerti l'inosservanza di un obbligo vaccinale e stabilisce che tale accertamento determini automaticamente la sospensione dal lavoro, la competenza ad accertare l'inadempimento comprende anche quella ad adottare l'atto dichiarativo della sospensione, senza necessità di una distinta valutazione discrezionale o di un intervento dell'organo superiore.
- La sospensione dal lavoro derivante dall'inadempimento di un obbligo vaccinale previsto da una disciplina emergenziale speciale costituisce una conseguenza legale automatica dell'accertamento e non una sanzione disciplinare; pertanto, la disciplina generale o settoriale dettata per diverse ipotesi di sospensione sanitaria o disciplinare non è applicabile quando incompatibile con la normativa speciale.
- La trasmissione dell'atto mediante una modalità diversa da quella ritenuta prescritta non determina illegittimità se il destinatario ne ha avuto piena e immediata conoscenza e non dimostra alcun concreto pregiudizio; la censura è inoltre inammissibile se non individua quale specifico effetto invalidante derivi dalla modalità di comunicazione.
- L'assenza di una firma digitale non comporta di per sé la nullità di un provvedimento amministrativo quando l'atto reca una firma autografa leggibile riferibile all'organo competente.
- L'obbligo vaccinale imposto dalla legge a determinate categorie esposte a compiti di difesa, sicurezza, soccorso o attività a contatto con terzi non è discriminatorio per il solo fatto che altre categorie di lavoratori non siano assoggettate al medesimo obbligo, purché la differenziazione sia direttamente legislativa e sorretta da una ragionevole valutazione delle diverse funzioni e dei rischi connessi.
- La sospensione temporanea dal lavoro e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, può risultare proporzionata all'inadempimento dell'obbligo vaccinale quando costituisce la conseguenza della scelta individuale di non adempiere e persegue la tutela della salute individuale e collettiva.
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