Cassazione Civile, Ordinanza n. 13787/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento in rettifica per TARSU 2012-2013, in parziale accoglimento di una precedente istanza di autotutela. La contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale; il Comune aveva quindi appellato e la CTR aveva accolto l'appello, ritenendo impugnabile l'atto di rettifica parziale e valorizzando anche il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per l'annualità 2014 sulla soggezione a TARSU dell'area oggetto di causa. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, di cui il testo non specifica il contenuto analitico, mentre il Comune ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione, nel provvedimento richiamato, ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese; nella presente ordinanza di correzione materiale ha rettificato il dispositivo solo per disporre l'attribuzione delle spese al difensore antistatario, rilevando l'errore materiale nella precedente statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 25737/2025, sostituendo la formulazione relativa alle spese con quella che prevede l'attribuzione all'avvocato antistatario del controricorrente. Il giudizio di legittimità resta definito con rigetto del ricorso della società e condanna della stessa al pagamento delle spese. La correzione è effettuata ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
art. 19 D.Lgs. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma la CTR ha ritenuto impugnabile anche ogni atto con cui l'amministrazione manifesti una pretesa impositiva; tale impostazione è richiamata nel testo della decisione.
art. 2, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Il giudice tributario può risolvere incidentalmente ogni questione dalla quale dipende la decisione della controversia.
art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.
Norma posta a fondamento della correzione dell'errore materiale del dispositivo.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla correzione materiale e all'attribuzione delle spese al difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto dell'amministrazione che manifesti in modo chiaro una pretesa impositiva può essere considerato impugnabile anche quando non rientri in modo letterale nell'elenco degli atti tipizzati, secondo l'impostazione richiamata dalla decisione.
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un rapporto giuridico caratterizzato da elementi costitutivi stabili o ricorrenti può precludere la rimessione in discussione della medesima questione anche per annualità d'imposta diverse, quando l'accertamento sia comune nei suoi presupposti essenziali.
- Il giudice tributario può affrontare in via incidentale le questioni pregiudiziali o dipendenti necessarie a decidere la controversia principale.
- L'errore materiale nel dispositivo della sentenza o ordinanza può essere corretto con il procedimento di correzione, anche con riguardo alla regolazione delle spese e all'attribuzione al difensore antistatario.
Come è indicizzato
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