Cassazione Penale, Sentenza n. 10616/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (in particolare dell'art. 270-bis cod. pen.) e vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva applicato la custodia in carcere (sospesa fino a definitività). Contestava l'insufficienza degli elementi probatori a fondare l'ipotesi di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo: si era dimostrata solo la diffusione/possesso di materiale propagandistico e riservato (es. rivista "Al Naba") proveniente da fonti non di libero accesso, senza prova del necessario collegamento concreto dell'indagato con la "casa madre" o con altri aderenti. Si richiamava la sentenza di legittimità n. 26374/2025 secondo cui il possesso o la diffusione di materiale di propaganda è rilevante ai fini associativi solo se immediatamente riconducibile all'associazione, destinato a circolazione riservata e diffuso da tempo tale da presupporre un vincolo effettivo; pertanto andavano effettuati ulteriori accertamenti sulla natura e sulle modalità di diffusione del materiale posseduto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 270-bis: non si era limitato a censire la mera estrapolazione o condivisione di contenuti da siti di limitato accesso, ma aveva fatto leva su elementi concreti e plurimi quali conversazioni in chat con soggetti riconducibili all'ideologia jihadista, la creazione di una chat intitolata "i pericolosi di Egitto" nella quale si discuteva di "passare all'azione", l'individuazione di bersagli (con fotografie di due chiese a Bergamo condivise dall'indagato), la manifestazione di volontà di recarsi in territori di conflitto (es. Mozambico) e contatti con persone con analoghe intenzioni. Tali elementi, unitamente alla diffusione di materiali propagandistici riservati, sono stati ritenuti idonei a fondare gravi indizi di partecipazione all'associazione terroristica, anche se non comprovavano un ruolo di dirigente o organizzatore. Conseguentemente, il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
L'art. 270-bis è interpretato nel senso che la partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo può ricavarsi anche da condotte concrete quali la sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti (anche a accesso limitato) riconducibili al gruppo terroristico, e da contatti e comportamenti che evidenziano adesione ideologica e messa a disposizione nei confronti dell'organizzazione; non è necessaria una formale accettazione da parte della casa madre quando elementi concreti dimostrino il vincolo associativo
art. 414, commi 3 e 4, cod. pen.
Norma citata solo per indicare la diversa qualificazione iniziale attribuita dal Gip; il riesame ha riformulato la qualificazione dei fatti qualificandoli ai fini dell'art. 270-bis
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia (collegata all'irrogazione delle spese processuali e alla comunicazione degli esiti)
Cass. pen., Sez. 6, n. 26374/2025 (richiamata - Firaoun)
Giurisprudenza richiamata secondo cui la diffusione di materiale propagandistico riservato riconducibile alle organizzazioni terroristiche può costituire indice della stabile inserzione dell'agente nella struttura organizzativa, se integrata da altri elementi fattuali (contatti, manifestazioni di volontà, pianificazione d'azione)
Cass. pen., Sez. 5, n. 17758/2022 (Halili)
Giurisprudenza richiamata che precisa come l'adesione ad associazioni jihadiste in contesti 'polverizzati' possa instaurarsi anche in modalità spontanee e aperte, senza formale accettazione, purché vi siano contatti e condotte che dimostrino, anche indirettamente, una consapevole partecipazione
Massime di principio
- La mera detenzione o diffusione di materiale di propaganda non è automaticamente sufficiente a integrare il reato di partecipazione ad associazione terroristica; tuttavia diventa altamente probativa se il materiale è riconducibile alle organizzazioni, destinato a circolazione riservata e accompagnato da ulteriori elementi (contatti, pianificazione, fotografie di obiettivi, dichiarazioni di volontà di agire).
- Le associazioni jihadiste, particolarmente quando operano in modo 'polverizzato', possono reclutare e includere aderenti senza una formale accettazione: pertanto contatti reiterati, comunicazioni programmatiche e manifestazioni di volontà di compiere azioni sono elementi idonei a dimostrare la partecipazione.
- Nella valutazione cautelare (misure cautelari) il giudice può basarsi su una valutazione complessiva degli indizi gravi, precisi e concordanti anche se alcuni elementi non provano ruoli direttivi; è sufficiente che emergano elementi concreti di adesione e messa a disposizione per la causa terroristica.
- Per contestare efficacemente un provvedimento cautelare fondato su art. 270-bis è utile dimostrare l'assenza di collegamenti concreti con altri aderenti o con la 'casa madre', l'assenza di circolazione riservata del materiale e la natura meramente teorica o individuale delle manifestazioni ideologiche.
- Le decisioni giurisprudenziali recenti vanno esaminate attentamente: da un lato restringono l'automatismo del nesso associativo basato sul materiale propagandistico, dall'altro riconoscono che combinazioni di elementi (chat, pianificazioni, contatti per recarsi in territori di conflitto, identificazione di bersagli) possono legittimare la qualificazione come partecipazione a organizzazione terroristica.
- In termini procedurali, anche quando la custodia sia disposta, il giudice può sospenderne l'esecuzione fino alla definitività; la parte che ricorre deve quindi fornire argomentazioni precise e circostanziate per smentire il quadro indiziario complessivo valutato dal giudice del riesame.
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