Sentenza n. 14280/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del rigetto dell’istanza relativa alla rifusione delle spese legali agli imputati assolti ai sensi del decreto interministeriale 20 dicembre 2021, mai notificato, appreso dalla pagina web del Ministero della giustizia in data 26 agosto 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di ammissione al rimborso delle spese legali a carico del fondo per gli imputati assolti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della domanda di ammissione al fondo istituito dall’art. 1, commi 1015-1020, l. n. 178/2020 e attuato dal d.i. 20 dicembre 2021. L’amministrazione aveva rilevato che l’istante aveva indicato erroneamente la data di esercizio dell’azione penale e non aveva allegato il relativo atto, richiesto dall’art. 3, comma 4, lett. d), del decreto attuativo. Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che l’informazione di garanzia e l’informazione sul diritto di difesa fossero equipollenti all’atto di esercizio dell’azione penale e che l’omissione fosse comunque un mero errore materiale emendabile mediante soccorso istruttorio. Con il secondo motivo deduceva il difetto di motivazione, assumendo che la sentenza di assoluzione allegata contenesse gli elementi necessari a dimostrare l’esercizio dell’azione penale, l’avvio del processo e il capo d’imputazione. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorrente richiamava inoltre l’art. 43 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che l’amministrazione avrebbe potuto acquisire autonomamente la documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non invalidante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, perché il procedimento aveva natura vincolata e il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto modificare l’esito. La procedura, inoltre, aveva carattere comparativo, poiché la durata dei processi costituiva criterio di priorità per l’accesso al fondo; il preavviso avrebbe quindi determinato soltanto un inutile prolungamento dell’istruttoria. Il rigetto è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante l’indicazione della disposizione applicabile, dell’erronea indicazione della data e della mancata allegazione dell’atto richiesto. L’informazione di garanzia e quella sul diritto di difesa riguardano la fase delle indagini preliminari e non costituiscono atti di esercizio dell’azione penale, che ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. avviene mediante formulazione dell’imputazione o richiesta di rinvio a giudizio. Neppure la sentenza di assoluzione poteva sostituire l’atto mancante, poiché non consentiva necessariamente di individuare con certezza la data di esercizio dell’azione penale, necessaria per calcolare la durata del processo e stabilire l’ordine di priorità tra le domande. L’art. 43 d.P.R. n. 445/2000 è stato ritenuto inapplicabile, perché riguardava documenti giudiziari non già detenuti dall’amministrazione e perché la disciplina richiedeva l’allegazione di documenti in copia conforme, non una mera dichiarazione sostitutiva. È stato escluso anche il soccorso istruttorio: l’omessa produzione di un documento essenziale non era regolarizzabile in una procedura comparativa, in quanto ciò avrebbe violato la par condicio e il principio di autoresponsabilità, pregiudicando gli altri richiedenti. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, commi 1015-1020, l. 30 dicembre 2020, n. 178
Costituisce la base legislativa del fondo per il rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti.
art. 3, comma 4, lett. d), d.i. 20 dicembre 2021
Richiede, tra i documenti per l’ammissione al fondo, l’allegazione dell’atto relativo all’esercizio dell’azione penale; la sua omissione impedisce la corretta valutazione della domanda.
art. 4 d.i. 20 dicembre 2021
Stabilisce criteri di priorità collegati alla durata del processo; per applicarli l’amministrazione deve conoscere con certezza la data di esercizio dell’azione penale.
art. 407-bis c.p.p.
l’azione penale si esercita «formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio»
Individua gli atti tipici di esercizio dell’azione penale; l’informazione di garanzia e l’informazione sul diritto di difesa non rientrano tra essi.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto quando il procedimento è vincolato e il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sull’esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
L’omissione del preavviso di rigetto è stata qualificata come irregolarità non invalidante, poiché l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso.
art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Non impone all’amministrazione di acquisire documenti giudiziari non detenuti, quando la disciplina speciale richiede la produzione di documenti in copia conforme e non una dichiarazione sostitutiva.
artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Riguardano le dichiarazioni sostitutive, istituto distinto dalla produzione documentale richiesta dalla disciplina del fondo.
Massime di principio
- In una procedura comparativa per l’accesso a un beneficio pubblico, la mancata allegazione di un documento espressamente richiesto dalla disciplina di riferimento può legittimare il rigetto quando il documento contiene dati necessari alla formazione della graduatoria o alla determinazione delle priorità.
- L’informazione di garanzia e l’informazione sul diritto di difesa appartengono alla fase delle indagini preliminari e non costituiscono atti di esercizio dell’azione penale; quest’ultimo si realizza mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio nei casi previsti dalla legge processuale penale.
- La sentenza di assoluzione non sostituisce necessariamente l’atto di esercizio dell’azione penale quando la disciplina amministrativa richiede quest’ultimo per accertare con certezza la data di avvio del processo e calcolarne la durata ai fini dell’ordine di priorità tra i richiedenti.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, in una procedura comparativa, la produzione tardiva di un documento essenziale omesso dal richiedente, quando ciò altererebbe la par condicio rispetto agli altri partecipanti e violerebbe il principio di autoresponsabilità.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non invalida il provvedimento quando la decisione è vincolata e, alla luce delle carenze documentali accertate, nessuna osservazione dell’interessato avrebbe potuto condurre a un esito diverso; in tal caso il vizio è non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- Nei procedimenti vincolati, il provvedimento può essere motivato mediante il richiamo sintetico ma chiaro alla disposizione applicabile e ai fatti ostativi all’accoglimento della domanda.
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