Cassazione Penale, Sentenza n. 39538/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Martini volto a censurare: 1) la valutazione probatoria relativa al riconoscimento dell'imputato sul luogo della rapina, denunciando l'assenza di un effettivo riconoscimento visivo e l'inaffidabilità del teste Morrone; 2) la dosimetria della pena e l'applicazione dell'aumento per continuazione nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche (con argomentazione di apparente incoerenza rispetto a diversa sentenza che aveva riconosciuto attenuanti per un'altra rapina meno grave).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero vizi di motivazione tali da consentire il sindacato di legittimità: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il riconoscimento facendo riferimento alla comparazione delle immagini di videosorveglianza (teste Amati) e alla individuazione fotografica resa da Morrone (che aveva parlato di "assoluta certezza"); quanto alla pena la Corte d'appello ha spiegato la mancata concessione delle attenuanti generiche con riferimento alla mancata collaborazione di Martini in questo processo e ha motivato l'aumento per continuazione. Per questi motivi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento alla Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00; la decisione è stata resa in forma semplificata per la non particolare complessità della questione.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende
La norma autorizza la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria quando il ricorso viene dichiarato inammissibile; la Corte l'ha applicata ritenendo che i motivi dedotti non giustificassero l'esame di merito da parte della Cassazione
principio giurisprudenziale sulla sindacabilità del merito
"...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti..." (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482)
La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la valutazione delle prove compete ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente
Massime di principio
- In sede di legittimità la rilettura integrale del materiale probatorio non è ammessa: si può impugnare la valutazione delle prove solo se la motivazione del giudice di merito presenta vizi manifesti di logicità o contraddittorietà.
- La comparazione di immagini di videosorveglianza e l'individuazione fotografica possono costituire, se motivate, elementi sufficienti per l'identificazione anche in assenza di un riconoscimento "in loco"; la Cassazione non rivede la valutazione se il giudice di merito ha spiegato le ragioni della sua conclusione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motiva che l'imputato non ha collaborato al chiarimento dei fatti; la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri procedimenti richiede una motivazione chiara per essere ritenuta contraddittoria.
- L'aumento di pena per continuazione rientra nel potere discrezionale di dosimetria del giudice di merito e può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione sulla sua applicazione è manifestamente illogica o incomprensibile.
- Presentare in Cassazione motivi che chiedono sostanzialmente una rivalutazione del fatto e delle prove espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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