Sentenza n. 4671/2026 - Roma, Sezione 1T
Ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 28.09.2023 (24RM054933) e conseguente ordine alla Questura di Roma di provvedere con provvedimento espresso sulla citata istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 28 settembre 2023, nonché l'ordine alla Questura di Roma di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di avere concluso il procedimento il 18 febbraio 2026, validando l'istanza e rilasciando il permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha definito il procedimento con la validazione dell'istanza e il rilascio del permesso di soggiorno, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio e alla pronuncia ordinatoria richiesta. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda e della definizione in rito. È stato liquidato al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato il compenso di euro 903,25, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale fondamento processuale della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4, comma 9, d.m. n. 55/2014
Applicato per la riduzione del compenso professionale in ragione della definizione in rito della controversia.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Applicato per la riduzione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente.
- La conclusione del procedimento amministrativo e il rilascio del titolo richiesto fanno venir meno l'interesse alla decisione sull'illegittimità del silenzio e all'ordine giudiziale di provvedere.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse determinata dall'evoluzione favorevole del procedimento amministrativo, le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
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