Sentenza del 09/08/2016 n. 16792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
P.V. aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 50.122,38 relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 1985, sostenendo la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico. La contribuente contestava in particolare la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., rilevando l'assenza o comunque la mancata prova dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che tutte le formalità notificatorie fossero state adempiute e che la raccomandata informativa fosse stata ricevuta personalmente dalla contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi, denunciando la violazione dell'art. 140 c.p.c., l'omessa o contraddittoria motivazione e la violazione dell'art. 2700 c.c. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La CTR aveva fondato la decisione su due autonome ragioni: le carenze della relata di notifica e l'impossibilità di collegare la ricevuta di ritorno prodotta dall'Ufficio alla specifica raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. L'Agenzia non aveva censurato adeguatamente quest'ultima autonoma ratio, né aveva trascritto gli elementi necessari della relata e dell'avviso di ricevimento per consentire il controllo del collegamento tra gli atti. La decisione favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese di legittimità, poiché la contribuente non si è costituita in Cassazione.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notifica in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La notifica richiede il rispetto di specifiche formalità, tra cui il deposito dell'atto presso la Casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa al destinatario. La regolarità deve essere adeguatamente documentata e gli atti devono poter essere collegati tra loro.
Art. 48 disp. att. c.p.c.
L'avviso di ricevimento ... deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della "natura dell'atto da notificare"
L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa deve contenere elementi idonei a identificare la notificazione, inclusa la natura dell'atto. La mera attestazione dell'invio di una raccomandata non dimostra necessariamente a quale destinatario, indirizzo o atto essa si riferisca.
Art. 2700 c.c.
Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni o attività da lui compiute. Tuttavia, tale efficacia non esonera la parte dall'onere di produrre e indicare gli elementi necessari a dimostrare il collegamento concreto tra i diversi documenti notificatori.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per Cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e all'omesso esame o alla motivazione della decisione. Le censure devono investire tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenerla, il ricorso deve contestarle tutte in modo specifico; se una ratio rimane incontestata, le altre censure possono diventare inammissibili per difetto di interesse.
- Nelle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non basta produrre una relata o una ricevuta di raccomandata separatamente: occorre dimostrare il collegamento tra l'atto notificato, la raccomandata informativa, il numero identificativo, la data e il destinatario.
- La fede privilegiata degli atti del pubblico ufficiale copre le attività direttamente attestate, ma non necessariamente prova tutti gli elementi esterni o il collegamento tra documenti distinti.
- Nel ricorso per Cassazione vige il principio di autosufficienza: gli atti rilevanti devono essere trascritti o descritti in modo sufficiente per consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente il contenuto nei fascicoli.
- Se l'Amministrazione non dimostra la regolare notifica dell'atto impositivo prodromico, la successiva cartella di pagamento può risultare illegittima, salvo che siano applicabili regole o sanatorie diverse nel caso concreto.
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