Sentenza n. 1243/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Catanzaro di applicazione dell’avviso orale quale misura di prevenzione personale ex art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore, deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria e di motivazione e illegittimo utilizzo dei dati provenienti dagli archivi C.E.D. del Ministero dell’Interno. In particolare, ha sostenuto che il giudizio di pericolosità fosse fondato esclusivamente su informazioni non adeguatamente aggiornate o verificate, senza acquisizione delle fonti originarie, e che gli accertamenti penali richiamati non fossero definitivi. L’Amministrazione aveva fondato la misura su precedenti penali e di polizia per guida senza patente, fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, nonché sull’arresto del 3 giugno 2022 per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’avviso orale ha funzione preventiva e non richiede la prova certa della commissione di reati né l’accertamento penale definitivo delle condotte, essendo sufficienti elementi concreti, attuali e anche indiziari idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali e ragionevolmente riconducibile alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011. La valutazione della pericolosità sociale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto in presenza di abnormità dell’iter logico o manifesta incongruenza motivazionale, non riscontrate nel caso concreto. I precedenti e l’arresto recente, considerati unitariamente, costituivano un quadro fattuale sufficientemente specifico, concreto e attuale. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione del provvedimento. L’utilizzo dei dati del C.E.D. è stato considerato legittimo quale base istruttoria, purché le informazioni siano oggetto di autonoma valutazione e non siano utilizzate automaticamente o acriticamente; nel caso concreto non risultava alcun automatismo informatico. Le spese sono state integralmente compensate ed è stata confermata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
Le categorie soggettive di pericolosità previste dalla disposizione possono essere integrate, ai fini dell’avviso orale, anche da un quadro complessivo di elementi indiziari e comportamentali che renda ragionevole la prognosi di pericolosità sociale.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L’avviso orale è una misura di prevenzione personale amministrativa, adottabile dal Questore sulla base di una valutazione preventiva della possibile pericolosità sociale, senza necessità di un definitivo accertamento penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’avviso orale, in quanto misura di prevenzione e non sanzione penale, può essere adottato sulla base di una prognosi di pericolosità sociale fondata su elementi concreti, attuali e anche indiziari, senza che occorrano la prova piena della commissione di reati o il loro definitivo accertamento in sede penale.
- Ai fini dell’avviso orale è sufficiente che la valutazione complessiva delle condotte e dei precedenti renda ragionevole l’appartenenza dell’interessato a una delle categorie di soggetti indicativamente pericolosi previste dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011; non è necessario dimostrare in modo compiuto la totale sussumibilità del soggetto in una specifica categoria o la ricorrenza di ciascun elemento tipico delle condotte delittuose considerate.
- La valutazione della pericolosità sociale effettuata dal Questore costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e può essere censurata dal giudice amministrativo soltanto per abnormità dell’iter logico, manifesta illogicità o incongruenza della motivazione.
- I dati provenienti dagli archivi C.E.D. del Ministero dell’Interno possono costituire legittima base istruttoria per l’avviso orale, purché l’autorità procedente li valuti criticamente e unitariamente, senza automatismi informatici né recepimento acritico delle informazioni.
- La motivazione dell’avviso orale è adeguata quando individua episodi e precedenti specifici e li collega, mediante una valutazione complessiva, alla prognosi di pericolosità sociale dell’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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