Cassazione Penale, Sentenza n. 7277/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato le condanne del Tribunale di Asti per truffa e falso in certificazioni amministrative. Torri deduceva: (1) nullità e vizio di motivazione per mancata conoscenza effettiva del giudizio di primo grado (richiamando l'art. 604, comma 5-bis c.p.p.), atteso che l'originario difensore aveva rinunciato all'incarico e il decreto di citazione non era mai pervenuto al ricorrente; (2) carenze probatorie sul suo effettivo ruolo nella truffa e sulla disponibilità del telefono usato; (3) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tottoli deduceva un unico motivo: insufficienza della motivazione quanto alla responsabilità e errore nel rigetto delle attenuanti generiche.
La decisione
Per Torri: il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha accertato che Torri non aveva avuto effettiva conoscenza del decreto di citazione (rapporto col difensore originario venuto meno e nessun contatto con il difensore d'ufficio), configurando la nullità processuale prevista dall'art. 604, comma 5-bis c.p.p.; poiché il termine di prescrizione massimo per i reati (commessi il 23/09/2014) si era nel frattempo estinto (termine ultimo 23/03/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione. Per Tottoli: il ricorso è stato dichiarato inammissibile come reiterativo, generico e manifestamente infondato; conseguentemente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La norma tutela il diritto dell'imputato alla conoscenza del processo; la sua violazione (mancata conoscenza effettiva del decreto di citazione) determina la nullità del giudizio di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto sussistente tale nullità nel caso di Torri.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Dispone la notificazione degli atti al difensore; la Corte ha interpretato che la notifica al difensore originario non è efficace se questi aveva già rinunciato e non risultano rapporti tra imputato e difensore di ufficio, quindi non può ritenersi che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento.
art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. con modificazioni)
Consente il deposito di deduzioni in sede di impugnazione; nel caso, le deduzioni scritte contenenti l'eccezione di nullità erano state depositate ma non valutate dalla Corte d'appello, omissione censurata in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o temerari; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente Tottoli per l'inammissibilità del suo ricorso.
Massime di principio
- La mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, specie quando il difensore originario ha rinunciato e non vi sono contatti con il difensore nominato, può determinare la nullità del giudizio ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; tale nullità può essere rilevata in sede di impugnazione e comportare annullamento.
- Se la nullità che annulla il giudizio di primo grado è accertata tardivamente e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
- La notificazione degli atti al difensore è efficace solo se il difensore è ancora legittimamente rappresentante; la mera notifica a un difensore che aveva già formalmente rinunciato non supplisce alla conoscenza diretta dell'imputato.
- Le deduzioni scritte presentate in sede di impugnazione (art. 23-bis d.l. 137/2020) devono essere esaminate dalla Corte territoriale; l'omissione di esame può costituire motivo di cassazione.
- Ricorsi reiterativi, generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie (anche a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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