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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7277/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato le condanne del Tribunale di Asti per truffa e falso in certificazioni amministrative. Torri deduceva: (1) nullità e vizio di motivazione per mancata conoscenza effettiva del giudizio di primo grado (richiamando l'art. 604, comma 5-bis c.p.p.), atteso che l'originario difensore aveva rinunciato all'incarico e il decreto di citazione non era mai pervenuto al ricorrente; (2) carenze probatorie sul suo effettivo ruolo nella truffa e sulla disponibilità del telefono usato; (3) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tottoli deduceva un unico motivo: insufficienza della motivazione quanto alla responsabilità e errore nel rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

Per Torri: il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha accertato che Torri non aveva avuto effettiva conoscenza del decreto di citazione (rapporto col difensore originario venuto meno e nessun contatto con il difensore d'ufficio), configurando la nullità processuale prevista dall'art. 604, comma 5-bis c.p.p.; poiché il termine di prescrizione massimo per i reati (commessi il 23/09/2014) si era nel frattempo estinto (termine ultimo 23/03/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione. Per Tottoli: il ricorso è stato dichiarato inammissibile come reiterativo, generico e manifestamente infondato; conseguentemente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La norma tutela il diritto dell'imputato alla conoscenza del processo; la sua violazione (mancata conoscenza effettiva del decreto di citazione) determina la nullità del giudizio di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto sussistente tale nullità nel caso di Torri.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Dispone la notificazione degli atti al difensore; la Corte ha interpretato che la notifica al difensore originario non è efficace se questi aveva già rinunciato e non risultano rapporti tra imputato e difensore di ufficio, quindi non può ritenersi che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. con modificazioni)

    Consente il deposito di deduzioni in sede di impugnazione; nel caso, le deduzioni scritte contenenti l'eccezione di nullità erano state depositate ma non valutate dalla Corte d'appello, omissione censurata in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o temerari; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente Tottoli per l'inammissibilità del suo ricorso.

Massime di principio

  • La mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, specie quando il difensore originario ha rinunciato e non vi sono contatti con il difensore nominato, può determinare la nullità del giudizio ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; tale nullità può essere rilevata in sede di impugnazione e comportare annullamento.
  • Se la nullità che annulla il giudizio di primo grado è accertata tardivamente e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
  • La notificazione degli atti al difensore è efficace solo se il difensore è ancora legittimamente rappresentante; la mera notifica a un difensore che aveva già formalmente rinunciato non supplisce alla conoscenza diretta dell'imputato.
  • Le deduzioni scritte presentate in sede di impugnazione (art. 23-bis d.l. 137/2020) devono essere esaminate dalla Corte territoriale; l'omissione di esame può costituire motivo di cassazione.
  • Ricorsi reiterativi, generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie (anche a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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